Tossicodipendente che interrompe il programma: legittimo il ripristino della custodia in carcere (Cass. pen. Sez. II n. 40743 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari nei confronti del soggetto tossicodipendente in programma di recupero, ove questi interrompa o tenga un comportamento incompatibile con l’esecuzione del programma, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, senza obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nell’appello cautelare il sindacato del giudice è circoscritto all’apprezzamento della legittimità del provvedimento di aggravamento, restando estranei i profili di incompatibilità con il regime carcerario, che vanno previamente sottoposti al giudice che procede. Il controllo di legittimità si esaurisce nella verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, non potendo la Corte riconsiderare le caratteristiche soggettive dell’indagato e l’adeguatezza della misura.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per rapina, era stato dapprima posto agli arresti domiciliari; la misura era stata poi aggravata con la custodia in carcere a seguito di evasione e di un’ulteriore rapina. Successivamente il Tribunale aveva applicato gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990. A fronte di una nuova evasione dalla struttura, la Corte di appello ha ripristinato la misura di maggior rigore.

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla difesa. Il difensore ricorre per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, lamentando l’omessa valutazione della praticabilità degli arresti domiciliari ordinari, anche con i meccanismi di controllo dell’art. 275-bis cod. proc. pen., e la mancata ponderazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato in entrambe le articolazioni, trattate congiuntamente. Il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, in tema di aggravamento del regime cautelare, il sindacato del giudice dell’appello è circoscritto all’apprezzamento della legittimità del provvedimento di aggravamento; i profili ulteriori, come quello dell’incompatibilità con il regime carcerario, devono essere previamente sottoposti al giudice che procede.

La decisione si fonda sull’art. 89, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, secondo cui il giudice dispone la custodia in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o non ha collaborato alla definizione del programma.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, nell’ipotesi di avvenuto ripristino della custodia in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa il programma di disintossicazione, il giudice che intenda aggravare o sostituire la misura non ha l’obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 2, n. 49862 del 19/11/2019, Salamac; Sez. 4, n. 8057 del 21/12/2011, dep. 2012, Lotito).

Nel caso concreto, il provvedimento di attenuazione trovava causa nelle esigenze trattamentali e nella disponibilità della comunità; condizioni venute meno per l’allontanamento volontario e ingiustificato dalla struttura, che certifica l’indifferenza verso regimi meno gravosi e l’assenza di volontà di intraprendere il percorso di cura. Non è la prima volta che il ricorrente evade dagli arresti domiciliari, essendosi reso responsabile di un’ulteriore rapina. Il ripristino della misura di maggior rigore è pertanto giustificato e proporzionato, indipendentemente dalle ragioni personali addotte.

La Corte ribadisce infine che il controllo di legittimità è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificarne l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, senza potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’imputato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *