Presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. II n. 40741 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’onere motivazionale incombente sul giudice è rispettato quando sia evidenziata la mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione. Tale presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Il mero decorso del tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati non costituisce, da solo, prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo essere valutato solo in via residuale. È inammissibile il ricorso che riproponga le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari corredati dal dispositivo di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza; il Tribunale, in funzione di giudice per il riesame, ha respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, in parte mancante, in parte contraddittoria e in parte manifestamente illogica, con riguardo al giudizio di attuale adeguatezza della misura carceraria in essere.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente è sottoposto alla misura carceraria per un reato per il quale vige la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo in presenza di specifici elementi, evidenziati dalla parte o enucleati dagli atti, da verificare con riferimento alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto, alla sua risalenza nel tempo e alla rescissione dei legami con il sodalizio.
La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 2 n. 24553 del 22.03.2024; Sez. 2 n. 6592 del 25.01.2022; Sez. 2 n. 38848 del 14.07.2021; Sez. 2 n. 7837 del 12.02.2021) secondo cui il mero decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto all’art. 274 cod. proc. pen., come affermato anche da Sez. 5 n. 4950 del 07.12.2021.
Il Tribunale del riesame, con argomentazioni specifiche e prive di vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha assolto l’onere motivazionale. Ha valorizzato la gravità intrinseca della condotta estorsiva, ancorché occasionale; ha ritenuto neutro il tempo di sottoposizione alla misura, breve rispetto alla pena detentiva irrogabile in sede di merito; ha escluso che la misura domiciliare, pur con presidio elettronico ed eseguita in luogo diverso da quello di commissione del reato, fosse idonea a evitare la reiterazione di delitti della stessa specie e i contatti con l’ambiente criminale.
Il Collegio ha così implicitamente affermato che nessun elemento nuovo era stato offerto per vincere la presunzione relativa. Il ricorrente non si confronta con tale apparato argomentativo, limitandosi a ribadire le ragioni già dedotte nell’istanza di sostituzione e nell’atto di appello. Alla dichiarata inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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