Conflitto di competenza e poteri del tribunale di sorveglianza sul reclamo (Cass. pen. Sez. I n. 41547 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’ordinamento penitenziario il reclamo ha natura impugnatoria e il tribunale di sorveglianza investito è tenuto a decidere nel merito, assumendo se del caso le necessarie informazioni ai sensi dell’art. 668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. Il tribunale non può restituire gli atti al magistrato di sorveglianza, perché una simile restituzione introduce un inammissibile regresso della procedura e contravviene al principio devolutivo, attribuendo di fatto al giudice del reclamo poteri rescindenti e di annullamento propri della sede di legittimità. Il conflitto negativo, ammissibile quando entrambi i giudici ricusino di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione determinando una stasi superabile solo con decisione della Corte, va risolto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. affermando la competenza del tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Il condannato propone reclamo avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata, perché già presentata a un diverso ufficio di sorveglianza e, nelle more, oggetto di rinuncia da parte dell’interessato.
Il tribunale di sorveglianza dichiara a sua volta inammissibile il reclamo, rilevando che la rinuncia non preclude il merito dell’eventuale diritto al beneficio e che la valutazione sull’attualità dell’interesse e sui presupposti spettava al primo giudice. Ricevuti gli atti, il magistrato di sorveglianza solleva conflitto negativo, assumendo che la decisione nel merito dovesse essere assunta dal tribunale in applicazione del principio devolutivo. La questione giunge così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il conflitto, perché entrambi i giudici hanno ricusato di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione promosso dal condannato, determinando una stasi superabile soltanto con una decisione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito il passaggio decisivo è la qualificazione del rimedio. È pacifico che il reclamo, nel sistema dell’ordinamento penitenziario, ha natura impugnatoria: la Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017 e Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019.
Da tale natura discende che il tribunale di sorveglianza investito deve decidere nel merito, assumendo se del caso tutte le necessarie informazioni ai sensi dell’art. 668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene, in base all’art. 603 cod. proc. pen., per i poteri di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale del giudice dell’appello. Il tribunale, quindi, non può restituire gli atti al magistrato di sorveglianza affinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione, decida nel merito.
La soluzione contraria, osserva la Corte, trasformerebbe il giudizio impugnatorio in un giudizio rescindente, con annullamento del provvedimento e rinvio al giudice del grado precedente: esito che contravviene al principio devolutivo e implica l’esercizio di fatto di poteri di annullamento non previsti e propri della sede di legittimità. Del resto, nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene alcun accenno alla fonte normativa del preteso potere restitutorio, circostanza che rende apodittica la soluzione adottata.
Il conflitto va dunque risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che non può essere declinata neppure in caso di ritenuto difetto delle informazioni necessarie alla decisione.
Nota della Redazione
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