Ricorso inammissibile se introduce in Cassazione nuova questione su disapplicazione DASPO urbano (Cass. pen. Sez. IV n. 26232 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, per la prima volta in sede di legittimità, la disapplicazione del provvedimento questorile che ha disposto il divieto di accesso alle aree urbane, allorché tale questione non sia stata devoluta al giudice di appello: l’introduzione del tema in Cassazione determina una inammissibile interruzione della catena devolutiva, in violazione dei principi che governano il sistema delle impugnazioni. Il motivo che deduca vizi di motivazione e richiami atti specificamente indicati, senza contenerne l’integrale trascrizione o allegazione, è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendo demandarsi alla cancelleria la selezione degli atti da sottoporre al giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 03.12.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 e 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la disapplicazione del provvedimento questorile per vizio motivazionale e difetto di istruttoria e censurando il profilo dell’elemento soggettivo; con il secondo motivo contestava la prova dell’attività di parcheggiatore abusivo. La questione approdava in Cassazione dopo il rigetto in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo profilo, attinente alla disapplicazione del provvedimento questorile, non era stato dedotto con l’appello e non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, richiamata con Sez. 2 n. 29707 del 2017, Sez. 2 n. 11027 del 2016 e Sez. 2 n. 42408 del 2012, ritiene pacificamente che non possano dedursi in Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione.
È in gioco il rispetto del principio devolutivo: la Suprema Corte non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare un profilo non sottoposto al giudice del merito. Il tema risulta così proposto soltanto con il ricorso, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva.
In ogni caso, quanto all’elemento oggettivo, il motivo pecca di autosufficienza. È inammissibile il ricorso che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti indicati, non ne contenga l’integrale trascrizione o allegazione. Il principio, affermato da Sez. 2 n. 20677 del 2017 e Sez. 2 n. 26725 del 2013, va mantenuto fermo anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs. n. 271 del 1989, introdotto dall’art. 7 d.lgs. n. 11 del 2018, a mente del quale copia degli atti specificamente indicati è inserita dalla cancelleria in separato fascicolo.
Sebbene l’allegazione materiale sia devoluta alla cancelleria, resta sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, così da consentirne la pronta individuazione, non potendosi delegare all’organo amministrativo il compito di identificarli attraverso la lettura del ricorso (Sez. 2 n. 35164 del 2019). Nel caso di specie il ricorrente chiede di disapplicare il provvedimento questorile senza allegarlo: non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità.
La doglianza sull’elemento soggettivo è manifestamente infondata: la Corte territoriale ha ritenuto la conoscenza della lingua italiana sulla base di una valutazione in fatto non manifestamente illogica. Il secondo motivo è aspecifico, perché reitera questioni già poste al giudice di secondo grado senza misurarsi criticamente con la motivazione. Segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.