Bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e inerzia dell’amministratore (Cass. pen. Sez. V n. 33938 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive. Il reato non è automaticamente integrato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in stato di crisi, ma richiede la prova del nesso di causa tra l’inerzia colpevole dell’amministratore e il deterioramento complessivo, verificabile attraverso il giudizio controfattuale. L’affidamento riposto sull’operato del curatore fallimentare, divenuto socio unico della società, non è sufficiente a escludere la colpa grave. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando il complessivo disvalore della condotta e l’ammontare dell’aggravamento del dissesto non consentano una valutazione di minima offensività.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena in sette mesi di reclusione, previo riconoscimento della colpa grave in luogo del dolo, in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto contestato all’amministratore unico di una società dichiarata fallita. All’imputato si addebitava di non avere chiesto il fallimento, di non avere posto la società in liquidazione e di non avere convocato l’assemblea per gli adempimenti previsti dall’art. 2447 cod. civ., aggravando il dissesto.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza del danno incrementale e del nesso di causa; errata applicazione della norma penale in ordine alla colpa grave e all’esigibilità della condotta alternativa lecita; in subordine, violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il ricorso sosteneva che soltanto l’aumento di alcune poste passive era stato valorizzato e che una sopravvenienza attiva aveva sterilizzato l’aggravio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato. I primi due motivi sono stati dichiarati, per un verso, inammissibili nella parte in cui, adducendo specifiche circostanze di fatto, miravano a una diversa considerazione degli elementi già valutati; nel loro complesso, essi sono stati giudicati comunque infondati.

La Corte ha osservato che il giudice di appello ha accertato il nesso tra il deterioramento della situazione economico-finanziaria della fallita, la colpa grave e la mancata richiesta di fallimento. Dalla sentenza dichiarativa emergeva uno stato di insolvenza risalente al 2013, con patrimonio netto già negativo, rispetto al quale occorreva adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e ss. cod. civ. L’istanza di fallimento, presentata solo nell’aprile 2018, è stata ritenuta colpevolmente tardiva e determinativa di un aggravio del dissesto. La Corte territoriale ha dettagliato i costi che avevano generato la perdita incrementale per ciascun anno.

La Corte d’appello ha precisato che i debiti verso l’erario, pur maturati quanto a sorte capitale prima del 2013, sono costi incrementali perché continuavano ad accrescersi per interessi e sanzioni fino alla dichiarazione di fallimento. Il nesso di causa è stato confermato attraverso il giudizio controfattuale: se l’imputato avesse agito tempestivamente, i debiti non si sarebbero incrementati e i costi ulteriori non sarebbero maturati. La pendenza di situazioni riguardanti altri soggetti, compresa l’incertezza sulla compagine sociale, non è stata ritenuta idonea a giustificare l’inerzia protratta.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata in ordine alle scelte attendiste adottate dall’imputato e alla gravità della noncuranza degli effetti dell’aggravamento. L’affidamento riposto sull’operato del curatore è stato ritenuto non sufficiente a escludere la colpa, perché dopo l’assemblea del 2015 l’imputato era rimasto del tutto inerte fino al 2018. La Cassazione ha richiamato il principio per cui non è sufficiente ad integrare il reato l’aumento di alcune poste passive, evenienza che nel caso di specie si era invece compiutamente verificata.

Infine, in ordine all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica: la durata dell’inadempimento e l’ammontare dell’aggravamento del dissesto escludono una valutazione di minima offensività. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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