Sequestro preventivo dello smartphone e finalità impeditiva autonoma rispetto al primo decreto (Cass. pen. Sez. I n. 20383 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo di uno smartphone adottato con finalità impeditiva non costituisce aggiramento di un precedente provvedimento di sequestro probatorio annullato in sede di riesame, quando il nuovo contesto procedimentale — arricchito dalla riunione con altro procedimento e dall’acquisizione di nuove fonti di prova — risulti profondamente diverso da quello originario. La finalità impeditiva, ricollegata all’idoneità del mezzo a mantenere contatti con ambienti criminali, esclude la vocazione esplorativa del provvedimento e non richiede l’estrazione dei dati dall’apparecchio. Il periculum in mora correlato al possesso del dispositivo resta inalterato nonostante lo stato di custodia cautelare dell’indagato, avendo tale stato natura provvisoria. Ne consegue la legittimità della misura anche in presenza della contestata genericità della motivazione, ove il fumus del reato presupposto sia ancorato a circostanze fattuali puntualmente indicate in sede di merito.
Il Fatto
Il ricorrente era già sottoposto agli arresti domiciliari e, in data 24 luglio 2025, veniva tratto in arresto per detenzione di arma clandestina. Un primo provvedimento di sequestro probatorio del suo smartphone, comprensivo di scheda SIM, veniva annullato in sede di riesame. Successivamente, il Tribunale di Napoli — costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. — confermava, con ordinanza del 9 ottobre 2025, il sequestro preventivo dell’apparecchio disposto il 19 settembre 2025.
Il provvedimento impugnato valorizzava la riunione tra il procedimento relativo al possesso dell’arma e quello in cui si ipotizzava il favoreggiamento personale aggravato, ravvisando la finalità impeditiva del sequestro nella necessità di interrompere i contatti con soggetti appartenenti ad ambienti criminali. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge per esistenza di un precedente giudicato e vizio di motivazione per genericità della finalità impeditiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che il primo provvedimento di sequestro era stato adottato per finalità probatorie, in un contesto procedimentale caratterizzato dalla sola contestazione provvisoria del possesso dell’arma.
L’attuale contesto è profondamente diverso: sono stati acquisiti gli atti del procedimento in cui si ipotizza la condotta di favoreggiamento nei confronti di un esponente di rilievo di una organizzazione criminale. Non sussiste, dunque, alcun improprio aggiramento della prima decisione come ipotizzato dalla difesa.
Anche il secondo motivo è infondato. La misura è caratterizzata da finalità impeditive, ricollegate all’idoneità del mezzo — uno smartphone — a tenere contatti con ambienti criminali. Tale valutazione si ricollega all’esistenza del fumus del reato di favoreggiamento, rapportato a circostanze fattuali puntualmente indicate in sede di merito, ed evoca la riproposizione di condotte analoghe, non certo della medesima.
La Corte sottolinea che la finalità impeditiva esclude la possibilità di estrazione di dati dall’apparecchio, non essendo assecondata una mera finalità esplorativa del provvedimento. D’altro canto, lo stato di detenzione cautelare del ricorrente è per sua natura provvisorio, il che lascia inalterato il periculum in mora correlato al possesso dell’apparecchio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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