Ricorso inammissibile se ripete i motivi dell’appello già respinti (Cass. pen. Sez. II n. 29392 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, il giudice del gravame non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri la considerazione dei fatti decisivi. In tema di prescrizione, la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine minimo ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile se sorretta da motivazione immune da vizi logici.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 14/01/2026, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Trieste il 18/10/2023 nei confronti di due imputati, per il reato di truffa ai danni di compagnia assicurativa contestato in concorso ai sensi degli artt. 110 e 642 cod. pen.
Avverso la pronuncia di secondo grado i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di contenuto sovrapponibile: carenza e illogicità della motivazione, violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mancata riduzione della pena base al minimo edittale, mancata concessione della sospensione condizionale della pena e intervenuta prescrizione del reato. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa ha depositato memorie di replica insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità dei motivi, non consentiti e manifestamente infondati. Quanto alle censure sulla struttura motivazionale, la sentenza di appello ha esaminato puntualmente le doglianze, con motivazione solo in parte per relationem, legittima quando il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti con la propria decisione.
Il Collegio ha ribadito che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, soprattutto quando i motivi di gravame non investano elementi nuovi ma circostanze già esaminate. In presenza di una doppia conforme, il giudice non deve compiere un’analisi approfondita di ogni deduzione, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento. Deve quindi ritenersi che le argomentazioni non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione siano implicitamente disattese.
Il primo e il secondo motivo sono stati respinti perché la difesa ha reiterato in modo generico le censure già proposte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito e introducendo una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito.
Il terzo e il quarto motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, sono stati dichiarati generici e manifestamente infondati: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è insindacabile se non frutto di mero arbitrio. La Corte d’appello ha valorizzato i plurimi precedenti penali ostativi e l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che la doglianza difensiva è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., essendo stata richiamata solo la data di commissione del fatto. La Corte ha ribadito che la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo, con conseguente insussistenza della dedotta estinzione del reato. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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