Competenza territoriale e reati tributari connessi: criterio del primo reato (Cass. pen. Sez. III n. 11637 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale per reati tributari connessi, il criterio determinativo dettato dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 è applicabile anche in caso di connessione, dovendo essere riferito a ciascun singolo reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La disciplina generale dell’art. 16 cod. proc. pen. presuppone la previa individuazione del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato, e rinvia, per ciascun fatto, ai criteri che gli sono propri. L’unificazione prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 si riferisce a tutte le condotte di emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti realizzate nel medesimo periodo di imposta e attribuibili alla medesima persona fisica, anche quando questa utilizzi più “nomi” di emittenti. La competenza per territorio, nei procedimenti connessi, si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale di Milano, nella fase delle questioni preliminari all’apertura del dibattimento, il giudice ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio. Si procede per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2, 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, tutti aggravati ex art. 61-bis cod. pen., in relazione a una pluralità di condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente, omesse dichiarazioni e occultamento di scritture contabili, commesse tra il 2015 e il 2020.

La difesa dell’imputata ha eccepit o l’incompetenza del Tribunale di Milano, sostenendo la competenza del Tribunale di Roma. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell’eccezione. Il Tribunale, pur ritenendo infondata l’eccezione, ha qualificato la questione come “seria”, per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, e ha rimesso gli atti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale. Ciò che rileva, ai fini dell’art. 24-bis cod. proc. pen., è che il giudice motivi compiutamente la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti utili alla decisione, senza devolvere al giudice di legittimità questioni attinenti alla ricostruzione di fatti.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la competenza per territorio, nei procedimenti connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che questa contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. Nella specie, il decreto di giudizio immediato contiene indicazioni precise al termine di gran parte dei capi di imputazione, né sono evidenziati errori siffatti. La sola natura “fittizia” delle società emittenti non basta a fondare l’erroneità delle contestazioni.

Una volta accertato che il criterio di riferimento è quello dell’art. 16 cod. proc. pen., la Corte ha esaminato se l’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 operi anche in caso di reati connessi. La risposta è positiva. Il dato letterale della norma non limita la propria applicazione ai soli casi di reato unico; la clausola “Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3” non è circoscritta all’ipotesi di un unico reato. L’art. 16 cod. proc. pen., dal canto suo, presuppone la già avvenuta individuazione del reato più grave o del primo reato e, non prevedendo ulteriori criteri, implica l’applicazione dei canoni stabiliti dalla legge per ciascun reato.

La Corte ha poi affrontato il tema dei limiti dell’unificazione ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il Collegio, l’unificazione riguarda tutte le condotte di emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti realizzate nel medesimo periodo di imposta e attribuibili alla medesima persona fisica, anche quando questa utilizzi più “nomi”. La norma, infatti, non contiene limitazioni collegate all’identità giuridica utilizzata; un eventuale limite sarebbe irragionevole, attribuendo minore disvalore a fattispecie connotate da frazionamenti soggettivi e da un pericolo di danno non inferiore.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, precisando che tale conclusione non muta quale che sia la soluzione in ordine all’incidenza, sulla competenza, della modifica della cornice edittale dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per effetto del d.l. n. 124 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *