Particolare tenuità del fatto esclusa valorizzando reati assolti (Cass. pen. Sez. I n. 33965 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere negata valorizzando episodi sui quali sia intervenuta assoluzione, giacché il giudizio di non occasionalità presuppone la commissione di più reati della stessa indole e non di fatti non punibili. L’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza. Il diniego fondato su elementi estranei al perimetro del fatto accertato rende la motivazione incongrua e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il giudice di primo grado, in rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per due condotte di ingiuria ai sensi dell’art. 226 cod. pen. mil. pace, commesse nel febbraio 2024 nei confronti di una militare, assolvendo invece per un terzo episodio perché il fatto non costituisce reato. Le espressioni ingiuriose erano state rivolte dal militare alla collega in ambienti di servizio.

La Corte Militare di Appello, con sentenza del 10 dicembre 2025, ha assolto l’imputato per il primo capo perché il fatto non sussiste e ha confermato nel resto la condanna, rideterminando la pena e negando la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la contestazione del diniego della particolare tenuità e del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla ricostruzione del fatto e all’elemento psicologico. Le doglianze difensive ripropongono le tesi già esaminate in appello, sulle quali la Corte di merito ha espresso valutazioni logiche e conformi al diritto. L’attribuzione di un significato diverso dalle parole pronunciate è un tentativo di rilettura difensiva, privo di margine in sede di legittimità, sia per i contorni fattuali sia per il dolo.

Il ricorso è invece fondato quanto al diniego della causa di non punibilità. La Corte ricostruisce la fisionomia dell’istituto richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza. Il riferimento alle «modalità della condotta» ricomprende anche l’elemento soggettivo del reato.

Nel caso concreto la motivazione del diniego si basa sulla non occasionalità della condotta, valorizzando in un quadro complessivo anche gli episodi oggetto di assoluzione. Tali fatti non possono entrare nella valutazione. L’art. 131 bis cod. pen. esclude la non punibilità in caso di comportamento abituale, ma per tale si intende la commissione di più reati della stessa indole, anche se ciascuno di particolare tenuità, ovvero di reati con condotte plurime o reiterate.

Poiché nel caso in esame è emersa una unica condotta di reato, il giudizio sui parametri di tenuità deve essere condotto soltanto su quel segmento fattuale. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte Militare di Appello, restando assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *