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Caporalato anche al distributore di benzina, ma il bisogno di lavorare non è ancora “stato di bisogno” (Cass. pen. Sez. IV n. 12685 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma primo, n. 2), cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del sostantivo manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, anche nel settore terziario, svolgano attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale. (Fattispecie relativa a lavoratori, cd. pompisti, addetti a pompa di distributore di carburante presso una stazione di servizio). (Rv. 289727-01)

Il Fatto

Il Gip aveva applicato a due indagati, soci e amministratori di una società che gestisce una stazione di rifornimento, gli arresti domiciliari per sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.) in danno di nove dipendenti addetti alle colonnine del carburante. Secondo l’accusa, i lavoratori erano pagati per 6 ore e 40 minuti a fronte di 8 ore reali, senza maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, e in forza di un cosiddetto “patto d’onore” dovevano restituire in contanti tredicesima e quattordicesima, riconosciute solo al raggiungimento di obiettivi di vendita, sotto minaccia di licenziamento. Il Tribunale del riesame di Messina aveva confermato la misura.

Gli indagati hanno proposto ricorso con quattro motivi: insussistenza dello sfruttamento, essendo i lavoratori regolarmente assunti, coperti contributivamente e impiegati in un impianto nuovo e sicuro, con paghe intorno ai 1.300 euro mensili; difetto di motivazione sullo stato di bisogno, ridotto dal Tribunale a semplice dipendenza dal reddito da lavoro, senza confronto con la memoria che documentava condizioni patrimoniali normali per ciascun lavoratore; carenza del dolo; insussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione affronta anzitutto la questione se i pompisti rientrino nella nozione di manodopera. Condivide Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, Rv. 287086-01, che aveva escluso il reato per i docenti di una scuola (lavoro intellettuale), ma la precisa: la genesi della norma nel contrasto al caporalato agricolo non ne limita l’applicazione a settori determinati. “Manodopera” designa, nell’accezione comune, chi svolge lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali, in qualunque ambito economico. Il delitto è quindi configurabile, senza analogia, anche nel terziario e per gli addetti a un distributore di carburante.

Sullo sfruttamento, la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in sede cautelare (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828): si verifica solo che il provvedimento esponga ragioni giuridicamente significative senza illogicità evidenti. Gli indici dell’art. 603-bis, comma 3, non fanno parte del fatto tipico e non fondano presunzioni, ma sono criteri guida; ne basta uno, purché reiterato (Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Rv. 282580). L’ordinanza aveva dato conto, con motivazione immune da censure, di ore pagate in misura inferiore a quelle svolte, lavoro notturno e festivo non riconosciuto, assenze fittizie in busta paga e restituzione forzata di tredicesima e quattordicesima. Il motivo è infondato.

Fondato è invece il secondo motivo. L’approfittamento dello stato di bisogno è presupposto distinto e necessario, come impone la congiunzione “ed” nel testo della norma. Secondo Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Rv. 281405, esso è una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, che limita la volontà della vittima e la induce ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il Tribunale aveva invece proposto un’equazione non accettabile: dipendenza dal reddito di lavoro più difficoltà di trovare altra occupazione uguale stato di bisogno. Così chiunque sia senza lavoro verserebbe in stato di bisogno, e non è questa la ratio dell’art. 603-bis. Non occorrono situazioni estreme, ma la mera necessità di lavorare per vivere non basta. Il deficit è aggravato dal mancato confronto con le posizioni patrimoniali dei nove lavoratori illustrate nella memoria difensiva.

Il secondo motivo assorbe il terzo, sul dolo, e il quarto, sulle esigenze cautelari. Il giudice del rinvio dovrà prima colmare la lacuna sullo stato di bisogno e, solo se lo riterrà sussistente, motivare sul dolo generico degli indagati (Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Rv. 282577-01). La Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Messina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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