Affidamento in prova: prognosi concreta e inidoneità del domicilio (Cass. pen. Sez. I n. 33964 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico sulla concedibilità dell’affidamento in prova al servizio sociale non risponde a presunzioni generali di affidabilità o di inaffidabilità, ma richiede una valutazione concreta degli elementi positivi e negativi emergenti dall’osservazione della personalità. Non assumono rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi in positivo la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo rieducativo sia stato almeno avviato. L’accertata inidoneità del domicilio indicato per l’esecuzione della misura è elemento di per sé sufficiente a escludere la praticabilità dell’istituto, rendendo irrilevanti le doglianze sugli asseriti travisamenti probatori non incidenti sulla tenuta logica del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21 gennaio 2026, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da un condannato.

Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla memoria difensiva ea agli allegati sulla guida in stato di ebbrezza e sull’assenza di iscrizioni per spaccio; travisamento della nota dei Carabinieri del 14 gennaio 2026 sulla conflittualità con la compagna e omessa attivazione dei poteri istruttori d’ufficio; violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione del progetto di lavoro e sulla ritenuta pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la natura dell’istituto: l’affidamento in prova è la forma di esecuzione penale esterna riservata ai condannati per i quali, dall’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Il giudice di sorveglianza deve attingere alle fonti di conoscenza indicate dalla dottrina e dalla giurisprudenza — reato commesso, precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare — rimarcando il rilievo costituzionale della finalità rieducativa, secondo il richiamo di Sez. I n. 7873 del 18.12.2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855.

Il Collegio esclude che operi una sorta di presunzione generale di affidabilità o di inaffidabilità: il giudice procede di volta in volta a una valutazione concreta, considerando i precedenti penali, le informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale.

Viene ribadito che la mancata ammissione di colpevolezza non può indurre a prognosi sfavorevole, poiché l’imputato non ha obbligo di verità e l’assenza di confessione può dipendere dai motivi più svariati, senza essere sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale (Sez. I n. 18388 del 20.02.2008, Cesarini, Rv. 240306). Né è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di fronteggiare la residua pericolosità con gli strumenti dell’ordinamento penitenziario (Sez. I n. 9591 del 29.11.2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235; Sez. I n. 3026 del 18.05.1995, Litizia, Rv. 202131).

Su questa base la Corte valuta il provvedimento impugnato conforme ai principi richiamati. Il Tribunale di sorveglianza ha tratto dalle note di polizia giudiziaria — diciassette interventi attivati dalle segnalazioni dei vicini per la conflittualità tra il ricorrente e la compagna, che più volte aveva chiesto l’allontanamento — una motivazione concreta e non manifestamente illogica sulla radicale inidoneità del domicilio. La valutazione è correlata al complessivo comportamento del condannato, che non aveva risposto alla convocazione dell’UEPE e risultava privo di attività lavorativa.

Accertata l’inidoneità del domicilio — elemento di per sé sufficiente a escludere la praticabilità della misura — restano prive di rilievo decisivo le ulteriori doglianze su asseriti errori o travisamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza e allo spaccio di stupefacenti, profili non incidenti sulla tenuta logica del percorso argomentativo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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