Competenza DNAA e art 11-bis escluso per magistrato con funzioni nazionali (Cass. pen. Sez. I n. 33752 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola derogatoria di competenza prevista dall’art. 11-bis cod. proc. pen., che richiama l’art. 11 cod. proc. pen., non si applica ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che svolgano funzioni in ambito nazionale, poiché il criterio di collegamento è ancorato all’esercizio delle funzioni giudiziarie nell’ambito di un determinato distretto di corte d’appello. L’art. 11-bis cod. proc. pen. opera solo quando il magistrato della DNAA sia applicato temporaneamente a una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 159/2011, sempre che il fatto rientri nella competenza dell’ufficio di destinazione. La rilevanza nazionale dell’ufficio esclude la configurabilità del distretto viciniore, a nulla rilevando la sede logisticamente ubicata in Roma.

Il Fatto

Un conflitto negativo di competenza viene sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, investito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa nel procedimento a carico di due indagati per il reato di cui all’art. 368 cod. pen.. Il giudice rimettente premette di essere stato investito della trattazione a seguito dell’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, rilevando che il reato contestato risultava connesso, ai sensi dell’art. 12 lett. a) cod. proc. pen., con altri reati contestati alla persona offesa in un diverso procedimento.

Secondo il G.i.p. capitolino, la persona offesa di un reato connesso aveva nel frattempo assunto le funzioni di Procuratore nazionale antimafia, con sede a Roma, di talché gli atti andavano trasmessi all’autorità giudiziaria di Perugia. Il G.i.p. perugino contesta tale conclusione e solleva conflitto ai sensi degli artt. 28 e seg. cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il conflitto sussiste, poiché due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto. Il quesito centrale riguarda l’ambito applicativo dell’art. 11-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 legge n. 420/1998, che attribuisce la competenza al giudice determinato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti che vedono indagato, imputato, persona offesa o danneggiata un magistrato addetto alla DNAA.

Il Collegio richiama la ratio della deroga di cui all’art. 11 cod. proc. pen., individuata dalla giurisprudenza costituzionale nella tutela del diritto di difesa e nella garanzia di terzietà e imparzialità del giudice (Corte cost. n. 390 del 1991; Corte cost. n. 381 del 1999). La Consulta ha però chiarito che, trattandosi di spostamento eccezionale, è necessario delimitare l’estensione territoriale della deroga, poiché diversamente si giungerebbe all’incompetenza di qualsiasi ufficio.

Il criterio territoriale e temporale è ancorato alle funzioni esercitate nell’ambito del distretto giudiziario. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 11 cod. proc. pen. ai magistrati della Corte di cassazione (Sez. VI n. 30760 del 2009) e, secondo la giurisprudenza civile, ai giudizi riguardanti i magistrati della Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 14842 del 2018), della Sezione disciplinare del CSM (Cass. civ. Sez. Un. n. 24631 del 2020) e della Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. VI n. 612 del 2022).

La DNAA, istituita nell’ambito della Procura generale della Corte di cassazione, opera con competenza estesa all’intero territorio nazionale. I suoi magistrati sono pertanto sottratti all’applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen., il cui criterio è ancorato in via esclusiva alle funzioni esercitate nel distretto. L’art. 11-bis cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il magistrato della DNAA sia applicato a una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 159/2011, ipotesi di carattere fisiologico e non eccezionale.

Non convincono gli argomenti contrari. Il tenore letterale dell’art. 11-bis cod. proc. pen. non può essere letto isolatamente, ma coordinato con l’art. 11 cod. proc. pen., che indica tra i presupposti il carattere distrettuale dell’ufficio. Nulla rileva che la sede di servizio sia logisticamente ubicata in Roma. Gli atti vanno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *