Convivenza e conoscenza della droga non provano il concorso nella detenzione (Cass. pen. Sez. VI n. 40829 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La differenza tra il concorso nella detenzione illecita di stupefacente e la connivenza non punibile risiede nella condotta richiesta: nel primo caso occorre un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, anche solo in forma agevolatrice; nel secondo l’agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale al fatto. Non basta la mera consapevolezza dell’attività illecita altrui. La convivenza con il detentore e la custodia della droga in luoghi accessibili della casa familiare non provano il concorso morale, né la responsabilità concorsuale del familiare può desumersi dalla sola conoscenza della detenzione. Il possesso di uno strumento di pesatura di precisione, ove non accompagnato da altri elementi sintomatici, è elemento neutro, potendo ricorrere tanto nell’uso personale quanto nello spaccio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Torino, esclusa l’aggravante della recidiva, ha confermato la condanna e negato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

La difesa ha censurato la sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il ricorrente si era limitato a una condotta di connivenza non punibile rispetto alla coltivazione e detenzione di marijuana da parte del figlio convivente. Nel ricorso si deduceva, inoltre, che la sostanza era destinata all’uso personale di quest’ultimo e che il denaro e il bilancino rinvenuti non erano indicativi di spaccio.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso e individua il vizio nella motivazione della sentenza di appello, costruita su elementi di mero sospetto e priva di adeguata dimostrazione del contributo causale del ricorrente alla detenzione illecita.

La Corte ribadisce il criterio distintivo: il concorso nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 esige un apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice; la connivenza non punibile presuppone invece un comportamento meramente passivo. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che la stabile convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale, perché la droga custodita in luoghi accessibili della casa familiare non dimostra alcuna compartecipazione.

Quanto al bilancino elettronico, la Corte ne afferma l’ambivalenza probatoria: il possesso di uno strumento di pesatura di precisione è un elemento neutro, potendo servire tanto per l’uso personale quanto per il confezionamento in dosi nello spaccio. Nei confronti di chi si dichiara consapevole della detenzione da parte di un assuntore abituale, tale disponibilità non consente di desumere la destinazione illecita né di fondare il concorso.

Su queste basi, la motivazione della Corte di appello è ritenuta ai limiti della motivazione apparente: la presenza saltuaria nell’abitazione, anche se ritenuta inattendibile, è circostanza neutra, perché neppure la convivenza stabile escluderebbe la connivenza non punibile; la consapevolezza della presenza dello stupefacente richiede, per assumere rilievo, la prova di un quid pluris di agevolazione.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà rivalutare il materiale probatorio applicando i principi sulla connivenza non punibile. Il motivo relativo al diniego della pena sostitutiva resta assorbito dall’accoglimento delle censure sulla responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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