Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 40840 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi nelle more del giudizio di legittimità, determina l’inammissibilità del ricorso. La pendenza, davanti alla Corte di cassazione, del ricorso proposto dal Procuratore generale avverso il medesimo decreto oggetto di opposizione integra una mera pregiudizialità in concreto, che non priva la parte privata dell’interesse a coltivare l’opposizione finché il giudice di legittimità non si sia pronunciato. Ove, tuttavia, il decreto impugnato sia stato annullato senza rinvio con sentenza della Corte, l’interesse all’impugnazione del rigetto dell’opposizione viene definitivamente meno, con conseguente inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non si procede alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Fatto
Una ricorrente proponeva, in proprio e in qualità di amministratrice di una società, ricorso avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto che approvava il rendiconto della gestione dei beni sequestrati e successivamente restituiti all’avente diritto, liquidando il compenso all’amministratore giudiziario e omettendo di porre gli acconti a carico dell’erario.
La ricorrente censurava, con tre motivi, che l’opposizione fosse stata decisa dalla medesima sezione che aveva emesso il decreto e deduceva la violazione di legge in ordine alla individuazione della competenza a decidere sull’approvazione del rendiconto e sulla liquidazione del compenso, essendo il sequestro stato annullato all’esito della sentenza di primo grado, divenuta definitiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello, nel pronunciarsi sull’opposizione al decreto di liquidazione, aveva dato atto dell’intervenuta impugnazione di tale atto da parte del Procuratore generale, sul presupposto che la competenza spettasse al Tribunale. Su questa premessa l’opposizione era stata dichiarata inammissibile. La Corte di cassazione rileva che tale decisione è erronea, poiché la pendenza del ricorso per iniziativa della parte pubblica, relativamente al medesimo decreto impugnato dall’avente diritto alla restituzione, non determina di per sé l’inammissibilità.
La Corte osserva che, essendo il decreto sub iudice, si configurava una pregiudizialità in concreto della decisione da parte del giudice di legittimità, ma ciò non esclude che, in assenza di decisione, permaneva l’interesse all’opposizione in capo alla parte privata.
Nelle more del procedimento, il ricorso proposto dal Procuratore generale veniva definito con sentenza Sez. 6 n. 31116 del 9/7/2025, che annullava senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per la liquidazione dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario. Tale pronuncia affermava il radicamento in capo al Tribunale dei poteri di verifica e valutazione correlati alla gestione dei beni dissequestrati, non potendo la Corte del merito essere considerata giudice procedente nel merito, per la definitività della sentenza di primo grado.
Ne consegue che l’annullamento senza rinvio del decreto oggetto della presente impugnazione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso il rigetto dell’opposizione. Trattandosi di carenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso, la Corte non procede alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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