Ricusazione del giudice e anticipazione del giudizio senza sindacato di merito (Cass. pen. Sez. VI n. 40843 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa l’idoneità di una frase pronunciata dal giudice a integrare una indebita anticipazione del giudizio costituisce accertamento di merito, censurabile in sede di legittimità solo ove affetto da manifesta illogicità o contraddittorietà. La revoca dei testi a discarico e la gestione dei tempi del dibattimento rientrano nelle facoltà attribuite al giudice e non fondano, di per sé, la ricusazione. Il mero sospetto di un colloquio riservato tra giudice, pubblico ministero e difensore della parte civile, non avallato da alcun elemento, è insuscettibile di valutazione. La memoria difensiva depositata personalmente dalla parte, senza l’osservanza delle forme di cui all’art. 613 cod. proc. pen., è inammissibile e non può essere esaminata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice monocratico dinanzi al quale pendeva il procedimento penale a suo carico. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 25 luglio 2025, aveva dichiarato inammissibile l’istanza. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente censurava, in particolare, l’omessa valutazione di alcune circostanze: la frase rivolta dal giudice alle parti, la revoca dei testi a discarico, l’assegnazione di un termine di tre giorni per le memorie e un colloquio riservato tra il giudice, il pubblico ministero e il difensore della parte civile. Tali condotte avrebbero integrato grave inimicizia e indebita manifestazione del convincimento, giustificando l’accoglimento della ricusazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la Corte di appello aveva incentrato la propria motivazione proprio sulla frase pronunciata dal giudice, ritenuta dal ricorrente una anticipazione del giudizio. Il giudice di merito ha però escluso che quella frase, considerata nella sua oggettività e al di fuori del contesto estrapolato, dimostri una manifestazione indebita del convincimento.

Secondo la Cassazione, si tratta di una valutazione del tutto condivisibile. La frase, peraltro estrapolata dal contesto, è stata ritenuta priva di idoneità a manifestare un indebito convincimento. Trattandosi di accertamento di merito, esso non è sindacabile in sede di legittimità in assenza di aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Quanto alle restanti doglianze, la Corte conferma l’impostazione della Corte di appello: la scelta di revocare i testi a discarico e la gestione dei tempi del giudizio rientrano nelle facoltà attribuite al giudice. Dalle modalità del loro esercizio non possono trarsi ragioni a sostegno della ricusazione.

La Corte affronta infine la circostanza del colloquio riservato tra il giudice ricusato, il pubblico ministero e il difensore della parte civile. Tale circostanza rappresenta un mero sospetto, non avallato da alcun elemento probatorio e, perciò, insuscettibile di valutazione da parte della Corte di appello e, conseguentemente, della Corte di legittimità.

Un ulteriore passaggio riguarda la memoria difensiva depositata personalmente dal ricorrente con documentazione allegata. La Corte la dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., con la conseguenza che della stessa non si tiene conto ai fini della decisione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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