Riqualificazione del fatto non lede contraddittorio se contestazione è specifica (Cass. pen. Sez. III n. 34437 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice non integra violazione del principio del giusto processo e dell’art. 521 cod. proc. pen. quando il capo di imputazione descrive il fatto storico in modo specifico e dettagliato e l’imputato sia stato posto in condizione di interloquire sulla questione fin dall’inizio del processo. La decisione non è “a sorpresa” se il fatto non è radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali e la difesa ha potuto esercitare il proprio diritto sul profilo effettivamente contestato. Il rilascio postumo dell’autorizzazione della Soprintendenza non esplica effetto estintivo del reato di abusivo intervento sui beni culturali, né può sanare il connesso reato edilizio, mancando per tale fattispecie un meccanismo premiale analogo a quello previsto per le violazioni urbanistiche e paesaggistiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva prosciolto l’imputato, dirigente del settore Lavori Pubblici di un ente locale e responsabile unico del procedimento, per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004. All’imputato era contestato di aver ordinato lavori di tinteggiatura e la realizzazione di pareti divisorie in un immobile sottoposto a tutela, senza titolo abilitativo né autorizzazione della Soprintendenza.
Il ricorrente censurava la decisione per aver il giudice riqualificato il fatto, originariamente contestato come art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, nella diversa fattispecie di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, direttamente in sentenza e in assenza di contraddittorio, con pregiudizio della strategia difensiva e impossibilità di accedere all’effetto estintivo della sanatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i due motivi e li respinge per genericità. Richiama il principio consolidato secondo cui si ha violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 521 cod. proc. pen. quando gli elementi del reato riqualificato differiscano da quelli originariamente contestati e non sia stata data all’imputato la possibilità di esercitare il diritto di difesa. La decisione non è però “a sorpresa” se il difensore è stato posto in condizione di interloquire sin dall’inizio e il fatto storico non è radicalmente trasformato. Il riferimento resta la sentenza Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.
Nel caso concreto il capo di imputazione era preciso nella descrizione del fatto, consistente nella realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria in un immobile qualificabile come bene culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, senza preventiva autorizzazione, con richiamo all’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004. La difesa aveva controesaminato i testi, tra cui il funzionario della Soprintendenza, e depositato una consulenza di parte proprio su tale profilo.
La Corte ribadisce che, in tema di contestazione, rileva la specificazione del capo di imputazione più dell’indicazione delle norme violate: ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge è irrilevante e non determina nullità, salvo compressione del diritto di difesa.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente lamentava che la riqualificazione, pur astrattamente più favorevole, fosse in concreto pregiudizievole nel regime premiale. La Corte osserva che le contravvenzioni edilizia e paesaggistica conoscono rimedi estintivi, rispettivamente degli art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, ma che alcun meccanismo analogo è previsto per le violazioni in materia di beni culturali, ove il bene tutelato è l’interesse strumentale al controllo preventivo e il reato è formale e di pericolo presunto.
Il principio, già affermato sotto le precedenti discipline, va precisato e aggiornato: per l’estinzione del reato edilizio non basta la sanatoria successiva, ma occorre la doppia conformità delle opere. Il fatto che l’abuso sia stato commesso in un bene culturale esclude in radice la sanatoria edilizia, perché l’insanabilità della violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 42 del 2004 non consente di configurare un’astratta regolarità al momento della realizzazione. Anche se fosse stata confermata la qualificazione originaria, il ricorrente non avrebbe potuto avvantaggiarsi del regime premiale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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