Estorsione tentata e nesso tra imputazione contestata e sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 40699 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non si configura mutamento del fatto quando la condotta materiale descritta nel capo di imputazione resti identica nel suo contenuto fattuale e l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi nel corso del processo. Il concorso di persone nel reato di estorsione richiede la coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita, non essendo necessario un profitto personale. Versa in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non in estorsione, solo chi agisce nella ragionevole opinione di una pretesa astrattamente azionabile in giudizio con apprezzabili possibilità di successo. La desistenza è esclusa quando l’interruzione dell’azione deriva dalla ferma resistenza della vittima.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28.01.2025, confermava la condanna di due imputati per il reato di tentata estorsione. Secondo il capo di imputazione, alcuni soggetti qualificati come concorrenti morali ed istigatori, insieme a esecutori materiali, avevano minacciato la persona offesa per costringerla a sottoscrivere una liberatoria nei confronti della sua ex datrice di lavoro, con la quale pendeva una causa davanti al giudice del lavoro.
Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi i difensori. Il primo ricorrente eccepiva la violazione delle norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza, l’errata qualificazione del fatto, e censurava il riconoscimento del proprio contributo concorsuale. Il secondo contestava la configurabilità del concorso, la diversità tra fatto contestato e fatto accertato, l’inidoneità della condotta a integrare il tentativo, l’insussistenza del dolo specifico di estorsione e i profili relativi alla recidiva e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 15/07/2010: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Il confronto tra contestazione e sentenza non può essere meramente letterale. Nel caso di specie la condotta materiale era rimasta identica, sicché nessuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. era ravvisabile.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020: per configurare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l’agente agisca nella ragionevole opinione della legittimità della pretesa, azionabile in sede giudiziaria con apprezzabili possibilità di successo. Nel caso concreto non poteva considerarsi azionabile la pretesa di far rinunciare la persona offesa a un credito di rilevante entità dietro il pagamento di una somma irrisoria.
Le censure sul contributo concorsuale sono giudicate di natura meramente fattuale. La Corte ribadisce che il concorso di persone nell’estorsione richiede la coscienza e volontà di contribuire all’altrui disegno criminoso, senza necessità di un profitto personale, come affermato dalla pronuncia Sez. II n. 37896 del 20/07/2017. La motivazione di merito aveva escluso ogni finalità di solidarietà verso la vittima, evidenziando i toni minacciosi usati.
Sul tentativo, la Corte conferma che l’estorsione resta allo stadio del tentativo quando l’interruzione dell’azione non deriva da autonoma volontà dell’imputato, ma dalla ferma resistenza della persona offesa, secondo il principio di Sez. II n. 3793 dell’11/09/2019. Quanto alla recidiva, la contestazione è ritenuta generica, poiché il motivo non contesta gli elementi posti a base della decisione di merito. Infine, il motivo sull’inutilizzabilità della registrazione audio, svolto solo in discussione orale, è respinto perché presuppone accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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