Appello cautelare sul solo termine di fase, doglianze su indizi inammissibili (Cass. pen. Sez. II n. 40095 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello cautelare personale che abbia ad oggetto la sola individuazione del termine di durata massima della custodia cautelare, le doglianze relative alla gravità indiziaria, alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio e alla sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari sono prive di conferenza, perché estranee al thema devolutum di quella fase. Tali questioni vanno rimesse alla loro sede naturale, costituita dal riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ovvero dagli appelli ex art. 310 cod. proc. pen. avverso i provvedimenti reiettivi di istanze di revoca o sostituzione della misura in atto, ove formino oggetto della prima impugnazione e del successivo ricorso per cassazione. Il ricorso che investa profili diversi da quello del termine di fase è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato cessata la custodia cautelare in carcere per decorrenza del termine di fase, disponeva il ripristino della misura con riferimento a una pluralità di capi di imputazione. Il giudice dell’appello cautelare riteneva che, trattandosi di reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., dovesse trovare applicazione il termine di un anno previsto dall’art. 303, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., e non quello minore considerato dal G.i.p.

Avverso tale ordinanza la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con distinti motivi il difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari, la violazione della disciplina sulla gravità indiziaria, il mancato esame delle dichiarazioni rese in interrogatorio, l’automatismo applicativo della misura per effetto della ritenuta agevolazione mafiosa, il decorso del tempo tra i fatti e l’applicazione della misura e l’omessa motivazione sull’inidoneità delle misure alternative.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del provvedimento impugnato. Dall’ordinanza del tribunale emerge che il giudizio di appello cautelare aveva riguardato esclusivamente l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. dichiarativa della cessazione della misura per decorrenza del termine di fase. Il thema devolutum era dunque circoscritto all’individuazione del termine di durata massima della custodia in ragione della contestazione di fatti aggravati dalla agevolazione mafiosa.

Su questa base la Corte rileva che tutte le doglianze difensive concernenti la gravità indiziaria, l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio e la sussistenza ed adeguatezza della misura custodiale risultano totalmente prive di conferenza rispetto all’oggetto del provvedimento assunto dal giudice dell’appello cautelare. Esse non incrociano la questione effettivamente decisa, che attiene al solo profilo temporale della misura.

La Corte individua allora la sede propria di tali censure. Le questioni in tema di gravità indiziaria e di sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari vanno rimesse alla fase naturale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ovvero degli appelli ex art. 310 cod. proc. pen., a fronte di provvedimenti reiettivi di istanze di revoca o sostituzione della misura in atto applicata. In tali sedi, e non in quella relativa al termine di fase, esse possono formare oggetto della prima impugnazione e dell’eventuale successivo ricorso per cassazione.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso. Alla pronuncia segue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *