Divieto di accesso alle aree urbane: necessaria la motivazione sul concreto pericolo (Cass. pen. Sez. III n. 34438 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a specifiche aree urbane, previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 2017, può essere disposto dal questore con provvedimento motivato solo quando dalla condotta tenuta derivi un concreto pericolo per la sicurezza. Il presupposto del pericolo non può desumersi dalla sola personalità dell’agente né da situazioni remote o puramente congetturali, ma deve emergere dalla condotta, che deve risultare concretamente indicativa del rischio per i terzi. Ne consegue che il giudice, pur non potendosi sostituire al questore, è tenuto a verificare la sussistenza di tale pericolo e la relativa motivazione, senza che possa bastare il richiamo al carattere reiterativo delle trasgressioni o a un generico flusso di persone interessate all’area.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 febbraio 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. All’imputato si contestava di non aver ottemperato al divieto di accesso a specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni, disposto dal Questore di Caserta nel gennaio 2022 e ritualmente notificato, con condotta commessa nel febbraio 2022.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge per l’illegittimità del provvedimento questorile, in particolare per l’assenza di motivazione sul pericolo per la sicurezza, e aveva contestato il criterio di riduzione della pena applicato in sede di giudizio abbreviato. La questione è giunta in Cassazione per la verifica della tenuta della motivazione sul presupposto del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, che subordina il divieto di accesso alla reiterazione delle condotte e alla sussistenza del possibile pericolo per la sicurezza. Il parametro interpretativo è offerto dalla Corte costituzionale n. 47 del 24 gennaio 2024, che, pur rigettando la questione di legittimità, ha tracciato linee orientative vincolanti.
Da quella decisione la Corte ricava che il pericolo per la sicurezza va inteso in senso restrittivo, coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica e con la garanzia della libertà dei cittadini di svolgere lecite attività al riparo da condotte criminose. Non basta che la presenza del soggetto appaia non consona al decoro dell’area, né è sufficiente un pericolo remoto o congetturale. La norma richiede che il pericolo emerga dalla condotta tenuta e non dalla sola personalità dell’agente, desunta dai precedenti penali: il divieto è ammissibile solo se il comportamento è concretamente indicativo del rischio per i terzi.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, che ha mutuato tali approdi dal tema contiguo della contravvenzione al foglio di via obbligatorio, in particolare la sentenza Sez. 3, n. 11794 del 17.02.2026, che ha preteso una rigorosa motivazione sul concreto pericolo, non potendosi il giudice sostituire al questore ma dovendo verificare la sussistenza del pericolo oltre il dato reiterativo delle trasgressioni. Nella specie, la sentenza di appello aveva ritenuto valido il provvedimento senza motivare sulla pericolosità, e la sentenza di primo grado si era limitata a richiamare i precedenti specifici.
Manca dunque l’analisi della pericolosità nell’accezione restrittiva indicata dalla Consulta, non bastando il dato storico del continuo flusso di conducenti che parcheggiano le proprie autovetture, riportato nell’ordine restrittivo. S’impone perciò l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione della pericolosità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.