Inammissibile il ricorso su tenuità del fatto e bilanciamento circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 34611 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte costituisce valutazione discrezionale tipica del merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per i reati di furto aggravato continuato ed evasione, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e del giudizio di comparazione tra circostanze opposte.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che le conformi sentenze di merito non abbiano adeguatamente valutato i presupposti della tenuità e il bilanciamento circostanziale operato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è giudicato reiterativo e manifestamente infondato. Le conformi sentenze di merito hanno dato atto delle ragioni ostative, ravvisate non solo nei precedenti penali dell’imputato, ma nella gravità dei fatti.

La Corte richiama il principio per cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile ed entità del danno o del pericolo. Sul punto è citata Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01.

Il secondo motivo contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze. La Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. È richiamata Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931.

Secondo la Corte, la motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto deve considerarsi sufficiente. Le conclusioni argomentate del giudice del merito sono quindi incensurabili, non avendo il ricorrente introdotto circostanze potenzialmente decisive, rimaste ingiustificatamente ignorate.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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