Falso innocuo e alterazione della targa con nastro adesivo (Cass. pen. Sez. VII n. 34608 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, non è punibile per inidoneità dell’azione, ai sensi dell’art. 49, comma secondo, cod. pen., soltanto la modificazione grafica dell’atto che appaia talmente evidente da essere riconoscibile “ictu oculi” da chiunque. La condotta di chi altera i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo integra il reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen. e non l’illecito amministrativo dell’art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circoli con targa non propria o contraffatta senza essere autore della contraffazione. Il ricorso che riproponga censure già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in data 28 novembre 2025, ha confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva affermato la sua responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e all’art. 116, comma 5, d.lgs. n. 285/1992.

La questione sottoposta al giudice di legittimità concerne, da un lato, l’esclusione del falso innocuo e, dall’altro, la qualificazione giuridica della condotta di alterazione della targa. Il ricorrente aveva depositato memoria difensiva in data 15 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione del falso innocuo: l’alterazione della targa, eseguita con nastro adesivo, sarebbe stata immediatamente percepibile e quindi inidonea a ledere la fede pubblica.

La Corte respinge la censura richiamando il principio per cui, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione, la modificazione grafica dell’atto deve apparire talmente evidente da essere riconoscibile “ictu oculi” da chiunque. Richiama sul punto Sez. V n. 27310 del 11.02.2019. Nel caso concreto, invece, l’alterazione risultava percepibile soltanto da personale specializzato e all’esito di un approfondito esame, come accertato nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta analoga censura sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 100 d.lgs. n. 285/1992. La Corte lo ritiene reiterativo e manifestamente infondato: il giudice di merito ha correttamente ricondotto la condotta al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., escludendo la configurabilità dell’illecito amministrativo. Soccorre il precedente Sez. V n. 27599 del 16.06.2025, secondo cui la fattispecie amministrativa presuppone che l’autore non sia il contraffattore. Circostanza che il ricorrente contesta solo genericamente.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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