Omesso versamento ritenute: prescrizione e consumazione prolungata (Cass. pen. Sez. VII n. 34803 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, integra una fattispecie connotata da progressione criminosa. Una volta superata la soglia di punibilità, le ulteriori omissioni compiute nel medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, cioè con il 16 gennaio dell’anno successivo. A tale fattispecie si applica il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017. È inammissibile il ricorso che riproduca censure già vagliate dai giudici di merito senza confrontarsi con la loro motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, quale rappresentante legale di una società, era stato condannato dal Tribunale di Locri per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con contestazione di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’ammissione del testimone e l’intervenuta prescrizione del reato, nella prospettazione di una consumazione anticipata rispetto a quella ritenuta in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza muovere una specifica critica alla loro motivazione. I giudici hanno correttamente richiamato la facoltà del giudice di ammettere un testimone non inserito nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., nonché l’efficacia legittimante del consenso del difensore alla sostituzione del teste, prestato all’udienza e risultante dal verbale.

Il secondo motivo, con cui si denuncia la prescrizione, è giudicato manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con il costante orientamento della Corte. Il delitto integra una fattispecie a progressione criminosa: superata la soglia di punibilità, le omissioni successive nel medesimo anno sono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, che cessa con il termine per il versamento dell’ultima mensilità, fissato al 16 gennaio dell’anno successivo.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 9196 del 09.01.2024 e le Sezioni Unite n. 10424 del 18.01.2018. Anche accedendo alla tesi difensiva di una consumazione al 16 dicembre 2017, il reato non risulta prescritto: opera il regime di sospensione della prescrizione della legge n. 103 del 2017, richiamato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, per cui la prescrizione maturerà solo nel marzo 2027.

Consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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