Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della prova d’alibi (Cass. pen. Sez. VII n. 34799 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi della motivazione, tenda a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio mediante una rilettura di fatto preclusa al giudizio di legittimità. Il sindacato della Corte è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione, non alla sua condivisione nel merito. La denuncia di omessa valutazione della prova d’alibi è inammissibile quando il giudice di appello abbia espressamente esaminato le deposizioni addotte e le abbia motivatamente ritenute inidonee a scalfire il quadro probatorio complessivo. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 30.09.2025, confermava la condanna di un imputato per violazione della legge n. 157 del 1992 in materia venatoria e per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., infliggendo la pena di mesi quattro di reclusione.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo due motivi: l’omessa valutazione dell’attendibilità oggettiva dell’agente che aveva eseguito il riconoscimento e l’omessa considerazione della prova d’alibi, offerta mediante le deposizioni di due testimoni che smentivano la presenza dell’imputato nel luogo contestato. La difesa depositava altresì memoria, chiedendo in via subordinata la restituzione degli atti alla sezione ordinaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio di legittimità. Il ricorrente non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che esso riproduce profili di censura già dedotti nei gradi precedenti e già scrutinati. Il giudice di appello aveva valorizzato un quadro probatorio fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, incentrato sulla testimonianza dell’agente che aveva visto e riconosciuto l’imputato, escludendo l’esistenza di rapporti di astio idonei a incrinare l’attendibilità del riconoscimento. Rilievo era stato dato alla corrispondenza dell’abbigliamento e all’ubicazione delle trappole in un’area impervia, nonché alla conoscenza dei luoghi da parte dell’imputato, che proprio in quella zona aveva il proprio capanno di caccia.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale aveva escluso l’idoneità della testimonianza del primo teste a fornire un preciso riscontro temporale all’alibi. Il teste, dopo aver inizialmente collocato l’arrivo dell’imputato in un determinato orario, aveva subito manifestato incertezza, limitandosi a riferire genericamente di una «mattina avanzata». La Corte di merito ha dunque ritenuto plausibile che l’incontro fosse avvenuto in un momento successivo, compatibile con il precedente avvistamento da parte degli agenti.

Parimenti priva di efficacia dimostrativa è stata giudicata la deposizione del secondo teste, relativa all’assenza di un veicolo dal parcheggio nei pressi del capanno, circostanza che non esclude la presenza dell’imputato nel luogo contestato. La conclusione è coerente con la valorizzazione della profonda conoscenza dei luoghi e della presenza di più percorsi di collegamento, che rendono plausibile il raggiungimento del capanno senza essere intercettato.

La prova d’alibi risulta pertanto espressamente presa in considerazione e motivatamente ritenuta inidonea a scalfire il quadro probatorio. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rilevata l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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