Inammissibile il ricorso del Procuratore generale depositato nella cancelleria del giudice competente dopo la scadenza del termine (Cass. pen. Sez. IV n. 11752 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione proposta dal Procuratore generale che sia pervenuta nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell’atto presso la segreteria della Procura generale. L’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione determina la sanzione dell’inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 9 gennaio 2025, dichiarava l’improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, contestato a un soggetto per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 della medesima disposizione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) con riguardo all’art. 162-bis cod. pen., poiché il reato per cui si procede è punito con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è tardivo e, pertanto, inammissibile. Essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., e considerato che il provvedimento è stato comunicato alla Procura generale il 10 febbraio 2025, il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. è scaduto martedì 25 febbraio 2025.
Il ricorso, invece, è stato inizialmente depositato il 25 febbraio 2025, ovvero l’ultimo giorno utile, nella cancelleria della Corte d’appello, che poi lo ha inoltrato telematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termine era ormai scaduto. Il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., l’atto di impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità all’inosservanza delle disposizioni che disciplinano tanto i tempi quanto i modi di presentazione dell’impugnazione. La Corte ha quindi affermato il principio per cui deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta dal Procuratore generale che sia pervenuta nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 585 cod. proc. pen.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato i precedenti di Sez. 1, n. 38268 del 04/05/2023 e Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, quest’ultima che ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal Procuratore generale pervenuto nella cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine, a nulla rilevando il tempestivo deposito dell’atto nella segreteria della Procura generale. Non essendo stato proposto dalla parte privata, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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