Crisi d’impresa non scrimina l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (Cass. pen. Sez. VII n. 30798 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La crisi di liquidità dell’impresa non integra causa di esclusione della colpevolezza né scriminante ex art. 51 cod. pen. rispetto al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Il sostituto d’imposta è tenuto, all’atto della corresponsione delle retribuzioni, a ripartire le risorse disponibili in modo da adempiere all’obbligo contributivo, anche a costo di non corrispondere per intero i compensi. Nel conflitto tra il diritto del lavoratore alla retribuzione e quello ai versamenti previdenziali, il legislatore ha accordato tutela penalistica al secondo. La deduzione dello stato di crisi richiede precisi oneri di allegazione, non potendo l’imprenditore limitarsi a invocare la difficoltà economica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 13/06/2024. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado, senza indicare le ragioni della conferma né confrontarsi con le istanze assolutorie dell’atto di gravame. Ha inoltre lamentato il mancato esame dell’assenza di coscienza e volontà della condotta, alla quale sarebbe stato costretto dalla crisi in cui versava l’impresa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimità, e non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.
Nel merito, la Corte ribadisce che lo stato di insolvenza non libera il sostituto dall’obbligo di corrispondere le ritenute all’INPS, né da quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute sono parte. Il sopravvenuto fallimento dell’agente non costituisce causa sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento. Il sostituto deve ripartire le risorse esistenti al momento della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere, anche se ciò comporti l’impossibilità di pagare compensi per intero.
La censura sull’insufficienza della motivazione relativa allo stato di crisi è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Rv. 257683), essa può essere invocata per escludere l’esigibilità della condotta solo ove si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far fronte all’esigenza. Sono richiesti precisi oneri di allegazione (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Rv. 259190), che devono investire sia la non imputabilità della crisi al sostituto, sia l’impossibilità di fronteggiarla con idonee misure da valutare in concreto.
La Corte esclude infine che il reato possa essere scriminato dalla scelta del datore di lavoro di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. Nel conflitto tra il diritto del lavoratore ai versamenti previdenziali e quello alla retribuzione va privilegiato il primo, poiché è il solo a ricevere tutela penalistica per mezzo della fattispecie incriminatrice, secondo una scelta del legislatore non irragionevole (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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