Ricorso inammissibile se le censure sollecitano il riesame del merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 2610 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur articolato in doglianze formalmente dirette contro la motivazione della sentenza di appello, solleciti in realtà una rinnovata valutazione nel merito del compendio probatorio, già esaminato dalla Corte territoriale con percorso argomentativo immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali. In sede di legittimità non è consentito al giudice della impugnazione sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. La sentenza che, con motivazione congrua e logica, confermi la decisione di primo grado sulla base degli accertamenti investigativi e delle dichiarazioni acquisite, non è suscettibile di censura in cassazione, quando il ricorrente si limiti a prospettare una diversa lettura degli stessi elementi fattuali. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli, che confermava la decisione di primo grado, alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi a), b) e c), accertati in Napoli il 26 maggio 2022. La vicenda traeva origine dal controllo di polizia eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli nella notte, mentre l’imputato, a bordo di un motoveicolo, aveva tentato di sottrarsi all’alt, venendo poi trovato in possesso di una pistola con la matricola abrasa e caricata con quattro proiettili. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due distinti motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato che il ricorso, pur formalmente articolato in due censure, tendeva in realtà a ottenere un riesame nel merito della vicenda processuale, già compiutamente vagliato dalla Corte territoriale. Il giudice di appello aveva motivato la propria decisione nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie, conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sindacato sulla motivazione non può risolversi in una rilettura delle risultanze processuali alternativa a quella del giudice di merito.
Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, è stato evidenziato come il compendio probatorio — costituito dagli accertamenti investigativi eseguiti all’esito dell’inseguimento — risultasse univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato, il quale non aveva fornito alcuna giustificazione al possesso della pistola rinvenuta. La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione degli elementi fattuali operata dai giudici di merito non potesse essere censurata in sede di legittimità, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha reputato che la pena irrogata discendesse da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, tale da non consentire alcuna attenuazione. La natura e le modalità di concretizzazione della condotta illecita escludevano, infatti, la possibilità di ipotizzare la mitigazione invocata dalla difesa. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello è stato quindi ritenuto idoneo a escludere la fondatezza della doglianza, senza necessità di ulteriori valutazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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