Misure di prevenzione, più violazioni configurano reati distinti e non continuati (Cass. pen. Sez. VII n. 34877 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il susseguirsi di più violazioni degli obblighi imposti dalla misura integra una pluralità di reati e non un unico reato permanente, salvo che risulti una condotta unitaria e continuativa. Ai fini della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., non è sufficiente l’omogeneità delle condotte: occorre la dimostrazione dell’unicità originaria del disegno deliberativo. La distanza temporale e l’estemporaneità delle violazioni depongono, di regola, per un interesse generale a sottrarsi all’obbligo e per l’occasionalità dei singoli fatti. Il giudice del controllo non è tenuto a esaminare ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente indicare le ragioni che sorreggono la decisione e dimostrare di aver considerato i fatti decisivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato quattro sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in materia di misure di prevenzione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi complementari. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con la memoria difensiva depositata il 17 aprile 2025. Il secondo motivo riguardava il rigetto della richiesta di riconoscere la continuazione tra i vari fatti, sul presupposto che le violazioni, qualificate come reato istantaneo a effetti permanenti, costituissero in realtà un’unica violazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate e dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di appello ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure, con una motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado. Il riferimento alle plurime e distanti notizie di reato dimostra che si è avuto riguardo al susseguirsi di una pluralità di distinte condotte, e non a una situazione che si protraeva nel tempo. La memoria difensiva priva di valenza destrutturante non imponeva al giudice del controllo di considerare ogni singola argomentazione, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte richiama, sul punto, un consolidato orientamento di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Sezione VII ha escluso la configurabilità della continuazione. Il provvedimento impugnato, valorizzando la distanza di tempo e l’estemporaneità delle violazioni, ha evidenziato che dagli atti non emerge alcun elemento da cui desumere l’unicità originaria del disegno deliberativo. Le condotte, seppure omogenee, risultano sintomatiche di un generale interesse a sottrarsi all’obbligo di osservare la misura e, quindi, della loro occasionalità.
All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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