Inammissibile il ricorso se le censure chiedono una nuova valutazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 34879 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, esperibile in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado solo quando il giudice, nella sua discrezionalità, la ritenga indispensabile perché non in grado di decidere sul materiale già disponibile. Il giudice di appello non è tenuto a disporla quando gli elementi acquisiti siano sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato. Sono manifestamente infondate le censure che, investendo recidiva, circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena, si risolvano in una richiesta di nuova e non consentita valutazione della congruità della sanzione, essendo il relativo potere discrezionale sindacabile nei soli limiti della motivazione e del rispetto del principio di proporzionalità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12/02/2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 26 maggio 2022 nei confronti del ricorrente per diversi reati in materia di armi e altro. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, ulteriormente approfondito con memoria, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione della pena, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato separatamente le due parti dell’unico motivo. Quanto alla prima, concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria, ha rilevato che il giudice di appello aveva dato conto della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato, con specifico riferimento alle dichiarazioni del teste che aveva riferito di averlo visto aprire la saracinesca del negozio. La motivazione sul punto è stata giudicata adeguata e non sindacabile.
La Corte ha quindi ribadito la natura eccezionale dell’istituto, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 e n. 2780 del 1996, oltre a ulteriori precedenti di legittimità. La rinnovazione in appello può essere disposta, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione, non essendo altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a disposizione.
Quanto alla seconda parte del motivo, relativa alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che il giudice di appello, con specifico riferimento ai precedenti penali e alla lunga carriera criminale dell’imputato, aveva dato adeguato e logico conto delle ragioni poste a fondamento della sussistenza della recidiva, nonché, in virtù delle medesime considerazioni, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena.
Il percorso argomentativo è stato ritenuto lineare e rispettoso del principio di proporzionalità, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Le censure sono state pertanto giudicate prive di effettiva consistenza e, in parte, orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena.
Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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