Ricorso straordinario: errore di fatto escluso se la decisione ha contenuto valutativo (Cass. pen. Sez. II n. 20425 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione impugnata abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Non integra errore di fatto la decisione che abbia esaminato il motivo di ricorso e fornito una soluzione basata su principi di diritto. In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione sia stata omessa o, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, mentre la sola violazione delle regole sulle modalità di esecuzione è soggetta alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda il ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti con sentenza della Corte di appello di Napoli, confermata in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello era stato rigettato dalla Sesta sezione della Corte, con la sentenza n. 40217/25 del 23 ottobre 2025.

Avverso quella pronuncia il difensore dell’imputato propone ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la Sesta sezione avrebbe erroneamente qualificato come irregolare ma sanabile la notificazione dell’imputato eseguita a mezzo telefono, trascurando che tale forma è esclusa e che mancava l’attestazione richiesta dall’art. 149, comma 2, cod. proc. pen. come pure la conferma mediante telegramma o PEC. La questione arriva così davanti alla Seconda sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, secondo cui, in tema di ricorso straordinario, quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio, escluso dall’ambito del rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

Su questa base il Collegio verifica se la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di fatto. Esamina la motivazione della decisione, che aveva escluso l’incertezza sull’identificazione dell’imputato e ritenuto sussistente l’urgenza e certa la conoscenza della celebrazione del processo di appello, in linea con l’orientamento che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui la nullità assoluta e insanabile dell’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione della citazione sia stata omessa o, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. Non ricorre, invece, nei casi di sola violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen.

Sul punto sono richiamate le Sezioni Unite n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028, e la Sez. III n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992, secondo cui la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, ma idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie degli art. 182 e ss. cod. proc. pen.

Ne consegue che la decisione impugnata non è incorsa in alcun errore di fatto: essa ha analizzato il motivo di ricorso e fornito una soluzione fondata su principi di diritto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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