Silenzio malizioso del medico sulla libera professione integra la truffa (Cass. pen. Sez. II n. 41140 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il medico che opera in regime di esclusività alle dipendenze di un’azienda sanitaria è gravato, anche in forza di norme extra-penali, dell’obbligo di comunicare lo svolgimento di attività libero-professionale. L’omessa comunicazione di tale attività, ove sorretta da piena consapevolezza e protratta nel tempo, costituisce un silenzio qualificato, idoneo a integrare gli artifici e i raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen., poiché altera il presupposto cui è subordinata la corresponsione dell’indennità di esclusiva e induce in errore il datore di lavoro. Non si tratta di mero silenzio-inerzia, ma di una condotta decettiva che, unitamente agli ulteriori indicatori di contesto, perfeziona il reato di truffa contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente, medico dipendente di un’azienda sanitaria in regime di esclusività, veniva condannato in primo grado alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 210,00 di multa per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., per aver omesso di comunicare al datore di lavoro lo svolgimento di attività professionale privata e aver così indebitamente percepito l’indennità di esclusiva.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14 ottobre 2024, confermava la condanna; nel giudizio di secondo grado l’imputato aveva rinunciato alla prescrizione. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza degli elementi della truffa, l’erronea esclusione dell’errore di fatto scusabile e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione centrale: stabilire se l’omessa comunicazione dell’attività libero-professionale possa integrare il raggiro richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Sul punto i giudici di legittimità richiamano la disciplina del rapporto di esclusività, osservando che il medico è gravato di uno specifico obbligo di comunicazione, il cui inadempimento incide sul diritto a percepire l’indennità e sul corretto svolgimento del rapporto con l’ente pubblico.

Secondo la Corte, il silenzio serbato con malizia su circostanze rilevanti, da parte di chi abbia l’obbligo di renderle note anche in forza di norme extra-penali, integra il raggiro penalmente rilevante, perché incide sulla formazione della volontà del soggetto passivo. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. VI n. 13411 del 2019, Sez. II n. 46209 del 2023 e Sez. V n. 15887 del 2025), precisando che, se il mero silenzio-inerzia non è di per sé idoneo, il silenzio qualificato dal contesto assume valore concludente e si trasforma in condotta attiva.

Nel caso concreto, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano valorizzato adeguati indicatori: la reiterazione dell’omessa comunicazione, la sistematica mancata rendicontazione e, soprattutto, la piena consapevolezza dell’imputato circa la necessità dell’autorizzazione, desumibile dalle reiterate istanze presentate nel tempo. Tali elementi conferiscono al silenzio un chiaro significato decettivo, integrando l’ingiusto profitto a danno del datore di lavoro.

Il secondo motivo, incentrato sull’errore di fatto scusabile ex art. 47 cod. pen., è dichiarato inammissibile perché la doglianza, dedotta solo in sede di conclusioni, era nuova rispetto all’atto di appello e priva della necessaria connessione funzionale con i motivi originari. Il terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è giudicato generico ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Infine, all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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