Daspo: convalida nulla solo se il pregiudizio difensivo è concreto (Cass. pen. Sez. III n. 32051 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, cd. DASPO, non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni. L’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, non inficia tuttavia la legittimità dell’ordinanza di convalida ove la stessa sia stata comunque successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un pregiudizio concreto e specifico, causalmente derivante dalla violazione del termine. La deduzione generica della compressione del termine minimo posto a garanzia del diritto di difesa non è sufficiente a fondare la nullità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida emessa dal GIP del Tribunale di Bolzano, con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano dell’11.03.2025. Con quel provvedimento era stato disposto, per la durata di cinque anni, l’obbligo di presentazione presso la questura secondo le modalità ivi indicate.
Il provvedimento del Questore è stato notificato all’interessato il 12.03.2025 alle ore 15,00. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica, sostenendo che la convalida sarebbe intervenuta senza attendere il decorso di tale termine, con conseguente lesione del diritto di difesa e impossibilità per il difensore di richiedere copia degli atti e depositare una memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e aderisce al più recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte in materia. Il principio richiamato è quello secondo cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, termine concesso al destinatario per esaminare la documentazione e depositare memorie e deduzioni.
Il Collegio individua però il limite di quel principio nella necessità di verificare, in concreto, il pregiudizio subito dal destinatario che eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa. Richiama sul punto Sez. 3 n. 28489 del 08.02.2024 e Sez. 3 n. 19640 del 01.02.2024, secondo cui l’inosservanza del termine integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., e non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida ove la stessa sia stata comunque successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un pregiudizio concreto e specifico causalmente derivante dalla violazione.
Applicando tale indirizzo al caso concreto, la Corte rileva che la difesa si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore. Il ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio concreto derivante dalla circostanza, non avendo inoltrato al giudice a quo una memoria difensiva che non sia stata vagliata. La mancanza di una memoria non esaminata e la sola doglianza sulla compressione del termine non bastano: la deduzione resta generica.
Su queste basi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La regola sostanziale sul termine resta ferma; la sua violazione assume rilievo invalidante solo se il destinatario dimostri il concreto pregiudizio difensivo subito.
Nota della Redazione
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