Termine di decadenza per richiesta di trattazione orale in appello (Cass. pen. Sez. II n. 41144 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di partecipazione all’udienza di appello, disciplinata dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., è presentata a pena di decadenza nel termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen. o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La richiesta formulata con l’atto di appello, prima cioè della fissazione dell’udienza, è tardiva, perché presentata al di fuori dell’arco temporale iniziale e finale entro cui il legislatore ha voluto concentrare la facoltà di accesso al rito partecipato. Il regime dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che non prevedeva alcun termine iniziale, non è più applicabile ai ricorsi presentati dopo il 30 giugno 2024.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 marzo 2025 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha escluso la continuazione interna a un capo di imputazione, confermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati ascritti e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Le contestazioni riguardano un’estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni del titolare di un mobilificio, nonché il danneggiamento e la collocazione di un ordigno esplosivo in prossimità dell’esercizio commerciale.
La difesa ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio per il rigetto della richiesta di trattazione orale e del diritto dell’imputato a partecipare al giudizio di appello, oltre a vizi di motivazione sul rigetto della rinnovazione istruttoria, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità originaria dell’appello, sollevata dalla parte civile per l’asserita inefficacia della nomina del nuovo difensore di fiducia, allegata all’atto di gravame e non depositata telematicamente presso l’autorità procedente. La questione è manifestamente infondata: la nomina allegata all’atto di appello costituisce presupposto della legittimazione alla sottoscrizione e alla presentazione, e nessuna nullità o inefficacia è ravvisabile in tale modalità.
Nel merito del primo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. Il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. La difesa aveva chiesto la trattazione orale sia nell’atto di appello, sia con memoria successiva; il Presidente aveva rigettato l’istanza con provvedimento fuori udienza, richiamando un orientamento formatosi sotto la vigenza dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che richiedeva la trasmissione via PEC alla cancelleria.
Tale richiamo giurisprudenziale è ritenuto non corretto, perché l’atto di appello è stato presentato quando quella disciplina emergenziale non era più in vigore e trovava applicazione l’attuale testo codicistico, che non contempla più il riferimento alla trasmissione a mezzo PEC. Ciò nonostante, il motivo è infondato.
La Corte prende atto di un precedente orientamento, formatosi sotto la vigenza del citato art. 23-bis, secondo cui il timing della domanda di trattazione orale poteva essere lasciato alla libera scelta della parte, non essendo previsto un termine iniziale (Sez. 2, n. 33310 del 28/04/2023, Scavone, Rv. 285310). Ritiene però di non condividere più tale impostazione alla luce della modifica normativa: mentre l’art. 23-bis indicava solo un termine finale, l’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. ricollega la decorrenza del termine di quindici giorni a un momento iniziale preciso, la notifica del decreto di citazione o dell’avviso fissazione dell’udienza. Il legislatore ha così volutamente racchiuso la facoltà in un arco temporale determinato.
La soluzione è giudicata ragionevole anche sul piano della corretta scansione delle fasi processuali, poiché solo dopo il superamento del vaglio di ammissibilità dell’appello assume senso la richiesta di trattazione partecipata. Ne consegue che la richiesta apposta nell’atto di impugnazione è esorbitante dai limiti modali e temporali della disposizione, e l’ulteriore istanza, pacificamente tardiva, non può ritenersi sanante.
Gli altri motivi sono dichiarati manifestamente infondati. Sul rigetto della rinnovazione istruttoria la Corte richiama il principio per cui, nel giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo le parti titolari di una mera facoltà di sollecitazione (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, Picone, Rv. 272197; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585). Sul diniego delle attenuanti generiche si ribadisce che il giudice non deve valutare tutti gli elementi, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Nota della Redazione
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