Inammissibili i motivi che non si confrontano con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. II n. 35176 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che eccepisce la violazione di una regola di valutazione della prova o l’inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata e non ne deduce la decisività mediante la cd. prova di resistenza. La violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 546 cod. proc. pen., è invocabile in sede di legittimità solo quando si traduca in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto argomentativo, restando estranea al giudizio di cassazione ogni rivalutazione del merito probatorio. Il diniego di termini a difesa non determina nullità se la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e non lede effettivamente il diritto di difesa tecnica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno confermava la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. in danno di un istituto di credito cooperativo. Si contestava di avere indotto la banca a versare la somma di euro 248.159,24 quale corrispettivo di una fornitura di vini inesistente, mediante l’inserimento di un falso mandato SDD nell’area del servizio di home banking.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo quattro motivi: l’omessa valutazione dell’istanza di termine a difesa, la violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in relazione al rigetto della rinnovazione dibattimentale, l’illegittimo riconoscimento dell’aggravante dell’ingente entità del danno e il mancato proscioglimento per prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, riaffermando anzitutto che il diniego di termini a difesa, o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli dell’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non dà luogo a nullità quando la richiesta non risponda a una reale esigenza difensiva e il diritto alla difesa tecnica non abbia subito effettiva lesione. Nel caso concreto, il nuovo difensore era stato nominato due giorni prima dell’udienza, quando erano già decorsi i termini per le attività difensive nel rito cartolare.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone di considerare le tesi antagoniste, ma che la sua violazione non può tradursi nella richiesta di una diversa valutazione delle fonti di prova. In sede di legittimità il vizio è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta e decisiva, essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato senza l’audizione del teste diretto, il Collegio richiama il principio per cui è inammissibile per aspecificità il ricorso che eccepisce l’inutilizzabilità di una prova senza dedurne la decisività mediante la prova di resistenza. Nel giudizio d’appello sono utilizzabili, senza violazione dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato se la difesa non aveva chiesto l’esame del teste diretto in primo grado. La Corte d’appello aveva comunque rilevato l’inerzia difensiva e il conforto della circostanza in una e-mail versata in atti.
Sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la Corte afferma che le condizioni economico-finanziarie della persona offesa rilevano solo qualora il danno non sia oggettivamente notevole, divenendo irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno integra di per sé l’aggravante, come nel caso di specie.
Da ultimo, il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: il fatto è stato consumato il 6 dicembre 2017, in vigenza della legge n. 103 del 2017. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026 e il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, la Corte computa le sospensioni complessive di 543 giorni, escludendo la maturazione del termine.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.