Applicabilità dell’attenuante del vizio parziale di mente alla continuazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6282 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diminuente del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen., fondandosi su elementi di natura squisitamente soggettiva, si applica indistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. In tema di reato continuato, il giudice deve tenere conto della diminuente una prima volta nel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base e, successivamente, nella determinazione di ciascun aumento di pena per i reati-satellite, che dovrà essere parametrato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanza. L’annullamento parziale della sentenza da parte del giudice di legittimità limita l’oggetto del giudizio di rinvio ai punti annullati e a quelli inscindibilmente connessi, con conseguente inammissibilità delle questioni già coperte da giudicato.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva condannato l’imputato per un duplice omicidio (capo A) e un tentato omicidio (capo B), determinando la pena finale in anni 30 di reclusione, ridotti ad anni 20 per effetto del rito abbreviato. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro aveva successivamente rideterminato la pena in anni 18 e mesi 8, rigettando l’istanza di perizia psichiatrica.

Con la sentenza della Sezione prima della Corte di cassazione il ricorso era stato accolto, con rinvio per un nuovo esame sulla questione della rinnovazione istruttoria. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, espletata la perizia che riconosceva un vizio parziale di mente, aveva condannato l’imputato alla pena finale di anni 14 di reclusione. La diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. era stata applicata sulla sola pena base, mentre gli aumenti per la continuazione erano stati determinati senza considerarla. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge in relazione all’applicazione della diminuente del vizio parziale di mente. Il reato continuato rappresenta una particolare figura di concorso materiale unificato dal disegno criminoso, assoggettato al cumulo giuridico delle pene: la pena prevista per la violazione più grave viene aumentata fino al triplo. I reati-satellite perdono la loro individualità sanzionatoria e diventano semplici componenti dell’aumento, ma ciò non comporta l’irrilevanza della valutazione della loro gravità, poiché il momento sanzionatorio segue quello valutativo e lo presuppone.

La Corte ha ricordato che, in materia di circostanze attenuanti, se queste si fondano su elementi di natura oggettiva l’applicazione è riferita allo specifico fatto-reato; se invece gli elementi sono riconducibili alla persona dell’imputato, l’applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvinti dal vincolo. Il medesimo principio è stato applicato alla diminuente del vizio parziale di mente, di natura soggettiva, con conseguente estensione a tutti i reati satellite. Il giudice deve valutarla nel bilanciamento per la pena base e poi ridurre proporzionalmente ciascun aumento determinato secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Nel caso in esame la Corte d’assise d’appello aveva determinato l’aumento di anni 3 per la continuazione interna e di anni 1 per l’altro delitto, in misura identica a quella del primo grado, senza specificare i criteri adottati e senza chiarire se avesse considerato la diminuente. In assenza di elementi sulla quantificazione, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente agli aumenti, affinché il giudice di merito riesamini il calcolo alla luce del principio enunciato.

Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche alla luce del riconosciuto vizio parziale di mente, è stato invece dichiarato inammissibile. La questione riguardava un punto della decisione già coperto da giudicato, non essendo stata riproposta nel precedente giudizio di legittimità e non risultando inscindibilmente connessa alla questione della rinnovazione istruttoria oggetto del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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