Emissioni in atmosfera da officina con verniciatura: necessaria autorizzazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 7859 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un impianto che comporta emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione di cui all’art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, integra il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Le officine meccaniche di riparazione di veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura non sono escluse dall’obbligo autorizzatorio, non rientrando nell’elenco delle attività e degli impianti le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti, di cui all’allegato IV, parte prima, lett. k, d.lgs. n. 152/2006. Il relativo accertamento, in quanto basato su di un’attività ispettiva, non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità se assistito da motivazione logica e congrua.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società di autotrasporto e spedizioni era stato tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per aver esercitato, in assenza della prescritta autorizzazione, un impianto di verniciatura per autoveicoli installato nei luoghi ove svolgeva la propria attività, comprensiva di riparazione, manutenzione e revisione di automezzi. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 31/01/2025, aveva accertato la penale responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena dell’ammenda.
Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando doglianze inerenti alla sussistenza dell’impianto e all’invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i primi due motivi di ricorso, con i quali si contestava la conferma del giudizio di colpevolezza. Tali censure sono state ritenute manifestamente infondate e, al contempo, inammissibili, in quanto prive della specificità richiesta dal giudizio di legittimità. Le doglianze, infatti, oltre a riprodurre argomentazioni già valutate e disattese dal giudice di merito, proponevano una alternativa rilettura del compendio probatorio, avulsa da specifici riferimenti a travisamenti delle emergenze processuali.
Nel merito, la Suprema Corte ha ricordato come la sentenza impugnata avesse accertato che nei locali ove l’imputato svolgeva l’attività di autoriparazione era stato installato un impianto per la verniciatura, con esercizio di una attività di carrozzeria. Tale attività, necessitando di autorizzazione, non può beneficiare dell’esenzione prevista dal legislatore per le emissioni scarsamente rilevanti. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015), secondo cui le officine che effettuano operazioni di verniciatura non rientrano nell’elenco dell’allegato IV, parte prima, lett. k, d.lgs. n. 152/2006.
Quanto al terzo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto, la censura è stata parimenti dichiarata manifestamente infondata. La prospettazione difensiva sulla ridotta gravità e sulla episodicità della condotta si poneva in evidente contrasto con gli accertamenti compiuti dagli operanti in sede di ripetuti sopralluoghi, come evidenziato nella motivazione della sentenza di merito.
La Corte ha quindi ritenuto la motivazione impugnata sorretta da considerazioni razionali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., aumentata oltre il massimo edittale in virtù della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Nota della Redazione
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