Rinuncia al ricorso depositata prima dell’udienza e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 35177 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, presentata personalmente dall’imputato o dall’indagato prima dell’udienza di trattazione, determina l’inammissibilità del ricorso stesso, senza necessità di esame dei motivi. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità non è tenuto a scrutinare nel merito le doglianze formulate quando la sopravvenuta rinuncia ne abbia già definito l’esito processuale.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali aveva respinto l’istanza proposta avverso un provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente del profitto, ipotizzato come generato da truffe ai danni dello Stato nella gestione fraudolenta degli incentivi introdotti dal d.l. n. 34 del 2020 — il c.d. “superbonus” — nonché per l’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001.
Avverso tale provvedimento il difensore degli indagati proponeva ricorso per cassazione, articolando numerosi motivi di violazione di legge riferiti alla ritenuta apparenza della motivazione sull’elemento soggettivo, all’identificazione del profitto e dei presupposti della confisca per equivalente, alla qualifica di amministratore di fatto e di prestanome, alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché alla responsabilità amministrativa della società.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che in data 2 settembre 2026 è pervenuta in cassazione la rinuncia al ricorso presentata personalmente dai tre indagati. Il dato è assorbente e definisce il giudizio di legittimità prima di qualsiasi scrutinio nel merito dei motivi.
La rinuncia all’impugnazione, intervenuta prima della trattazione, produce l’effetto di rendere inammissibile il ricorso. Il Collegio non esamina quindi le numerose censure articolate dal difensore, poiché la sopravvenuta volontà abdicativa degli stessi ricorrenti preclude ogni valutazione sul contenuto delle doglianze.
L’inammissibilità non è neutra sul piano delle conseguenze processuali. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ravvisando inoltre profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, equitativamente fissata.
Il provvedimento si segnala per la linearità del percorso: la rinuncia personale, la declaratoria di inammissibilità e la condanna accessoria esauriscono la decisione, senza alcuna incursione nel merito delle questioni cautelari reali che avevano originato il ricorso.
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Nota di servizio (fuori dal blocco di output): il testo contiene il refuso “art. 321 cod. pen.” in luogo di “art. 321 cod. proc. pen.” per il sequestro preventivo; l’ho segnalato in NOTE senza usarlo nel contenuto. Il provvedimento è stato trattato come sentenza (indicazione “TIPO: Sentenza” negli estremi), quindi ho usato il bottone “Leggi la sentenza ufficiale”.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.