Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione degli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 35392 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è invece consentito il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi che tendano a sostituire la valutazione del giudice di legittimità a quella del giudice cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame sui provvedimenti in materia di misure cautelari personali, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, sospendendone l’esecuzione sino alla definitività del relativo provvedimento. All’indagato era contestata una tentata rapina aggravata dall’uso di un’arma, in concorso con il fratello, nei pressi di una stazione ferroviaria.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancata motivazione sul concreto contributo concorsuale dell’indagato; la mancata giustificazione dell’asserita contraddizione fra l’annotazione di servizio e la denuncia-querela della persona offesa; la motivazione stereotipata sull’inadeguatezza delle misure gradate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte lo reputa manifestamente infondato, poiché non si contesta specificamente la presenza dell’indagato sul luogo e al momento del fatto, bensì solo la mancata individuazione della condotta concorsuale. Il Tribunale avrebbe invece descritto la partecipazione dell’indagato all’intera azione criminosa, con l’inseguimento della persona offesa e l’attesa davanti a un esercizio pubblico, così accrescendo la carica intimidatoria delle minacce profferite dal congiunto.

Anche il secondo motivo è ritenuto inammissibile. Il giudice del riesame ha spiegato in modo logicamente coerente le ragioni della maggiore ricchezza di particolari nella denuncia-querela rispetto all’annotazione di servizio redatta nell’immediatezza dei fatti, ricondotta alla concitazione delle prime indagini e allo stato psicologico ordinariamente proprio della vittima di un’aggressione violenta.

Sul punto la Corte enuncia il principio generale: in tema di misure cautelari personali, il vizio di motivazione del provvedimento del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Nel caso di specie il ricorrente tenta surrettiziamente di introdurre una nuova valutazione delle risultanze d’indagine, il che non è consentito, come precisato da Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019.

Del pari inammissibile è il terzo motivo, che tende a sostituirsi alle corrette motivazioni del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull’inaffidabilità dell’indagato, desumibile dalle condanne già subite e dai precedenti processi per evasione — reato che massimamente esprime la disponibilità a eludere i sistemi di presidio cautelare —, evidenziando gli indicatori classici della necessità della coercizione di rigore. Il fatto che tali indicatori sussistano non induce a qualificare la motivazione come stereotipata. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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