Tardività del ricorso per cassazione: inammissibilità per deposito oltre il termine (Cass. pen. Sez. 2 n. 16103 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., maggiorato del periodo di proroga di cui al comma 1-bis dello stesso articolo per i casi di contumacia, qualora l’atto risulti pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre la scadenza di detto termine. I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale. Ne consegue che, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità per tardività preclude l’esame dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza dell’11 giugno 2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da due imputati avverso la sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili di concorso in truffa. Il giudice territoriale aveva fondato la propria decisione sul mancato deposito, unitamente all’atto di gravame, della dichiarazione o elezione di domicilio, requisito ritenuto necessario in ragione dell’assenza degli imputati nel giudizio di prime cure.
Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (ratione temporis applicabile), nonché vizi di motivazione. La difesa sosteneva che l’onere del deposito potesse ritenersi assolto tramite il richiamo alla residenza e al domicilio dichiarati in fase di indagini e che, avendo la Corte territoriale accertato la regolare costituzione delle parti, non fosse più possibile dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione penale ha preliminarmente rilevato, in via assorbente, la tardività dei ricorsi. La sentenza impugnata, emessa l’11 giugno 2025, indicava il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, scadente il 9 settembre 2025, precisando che siffatto termine non è soggetto a sospensione nel periodo feriale, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 42361 del 2017.
La motivazione risultava depositata l’11 agosto 2025, ossia entro il termine. Conseguentemente, il termine per proporre impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è iniziato a decorrere dal 9 settembre 2025, data di scadenza del termine per il deposito della motivazione e non dalla data di effettivo deposito. Tale termine, prorogato di 15 giorni ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per essere stati gli imputati giudicati in assenza, ammontava a complessivi 60 giorni.
Il termine finale per impugnare è quindi scaduto l’8 novembre 2025. I ricorsi risultavano datati 21 novembre 2025 e pervenuti alla Corte di Appello il successivo 22 novembre, ossia oltre il termine perentorio. La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente preclusione dell’esame dei motivi formulati.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a versare ciascuno la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza in favore della costituita parte civile, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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