Onere di trasmissione degli atti e autosufficienza del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35401 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto, la mancata osservanza del termine di quarantotto ore previsto a pena di inefficacia dall’art. 390, commi 1 e 3, cod. proc. pen. è sindacabile dalla Corte di cassazione quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo in tal caso il controllo di legittimità pieno e esteso all’esame diretto degli atti. Tuttavia, il ricorrente che lamenti tale violazione è tenuto a indicare alla cancelleria gli atti da trasmettere, secondo il principio di autosufficienza del ricorso: in difetto, il motivo è inammissibile, non risultando dagli atti trasmessi la dedotta inosservanza del termine.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Avellino, con ordinanza del 17 marzo 2026, ha convalidato l’arresto eseguito nei confronti dell’indagato nella flagranza del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di cocaina e crack, previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge per mancata osservanza del termine di quarantotto ore dalla richiesta di convalida, con conseguente inefficacia dell’arresto. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di ordine processuale. La dedotta inosservanza del termine posto a pena di inefficacia dell’arresto dall’art. 390 cod. proc. pen. è accertabile in sede di legittimità, poiché il costante orientamento della giurisprudenza riconosce che, ove sia dedotto un error in procedendo, il sindacato è pieno e senza limiti. Diversamente accade quando venga denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ipotesi in cui l’esame degli atti processuali resta precluso.

Su questo presupposto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e le Sezioni Unite n. 42792 del 2001, oltre a plurimi arresti di sezione, a conferma della distinzione tra i due ambiti di sindacato.

Nel merito, però, il ricorso non regge. Il fascicolo trasmesso contiene il ricorso e il provvedimento impugnato, ma dall’esame degli atti non emerge la mancata osservanza del termine di quarantotto ore. Il ricorso, pertanto, non è idoneo a supportare quanto in esso dedotto, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.

Il ricorrente, osserva la Corte, non ha assolto l’onere di indicare alla cancelleria quali atti trasmettere, né di verificarne l’effettiva trasmissione, né di provvedere spontaneamente a trasmettere gli atti necessari ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., secondo il precedente Sez. III n. 32093 del 2023.

Il ricorso è dunque manifestamente infondato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa, come chiarito dalla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *