Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 35523 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Esso va sollecitato sul “prodotto dell’ingegno” e non sul puro materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità verifica la ragione per cui è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre. È pertanto inammissibile il ricorso che, lamentando travisamento della prova dichiarativa e difetto di motivazione, tenda in realtà a una rivalutazione del quadro probatorio. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. La pena è stata irrogata con sospensione condizionale subordinata alla remissione in pristino dei luoghi.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando il travisamento della prova dichiarativa e la mancanza di motivazione sulle contraddizioni emerse dalla deposizione del teste. In particolare, nell’atto di appello era stata evidenziata una lacuna probatoria, ma la doglianza sarebbe rimasta priva di risposta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze, osserva il Collegio, sollecitano una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio per cassazione.

Il sindacato di legittimità va sollecitato sul “prodotto dell’ingegno” e non sul puro e semplice “materiale probatorio”, e men che meno su singoli “frammenti” di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, la Corte di cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre, senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.

A sostegno del principio il Collegio richiama un consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 5 n. 34149 del 11.06.2019; Sez. 5 n. 35816 del 18.06.2018; Sez. 5 n. 44992 del 09.10.2012).

Nel caso concreto la sentenza, a pagina 3, ripercorre le deposizioni testimoniali degli operanti, che avevano osservato, nel periodo 15-17 agosto 2022, l’imputato in tuta da lavoro e con attrezzi, intento a eseguire lavori edilizi. Da tali elementi la corte territoriale ha inferito, non certo illogicamente, la commissione del reato contestato; il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

Preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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