Sequestro probatorio, motivazione del decreto e limiti del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 35640 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il decreto del pubblico ministero deve limitarsi a evidenziare il nesso investigativo tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato, con indicazione dello specifico fine sotteso alla cautela; non è richiesta una motivazione analitica. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il tribunale del riesame non può integrare un decreto radicalmente privo di argomento, ma può riportarne il contenuto e validarne il percorso; il controllo sulla proporzionalità della misura richiede censure specifiche, non generiche.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., confermando il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in relazione a ipotesi di reati edilizi e paesaggistici. Il provvedimento genetico riguardava un immobile oggetto di interventi consistenti in una modifica altimetrica con sopraelevazione e ricavo di una nuova unità abitativa in area tutelata.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo tre motivi: motivazione apparente in ordine alle specifiche esigenze probatorie; violazione del principio di proporzionalità con compressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.; manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti, per il mancato esame delle contestazioni difensive e della consulenza tecnica di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. In materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprendendovi gli errori di diritto e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice, secondo il richiamo a Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo. Il Tribunale ha riportato gli esiti degli accertamenti della polizia locale, dai quali emergevano la modifica altimetrica, la sopraelevazione e l’ampliamento volumetrico in assenza di titoli abilitativi. Il richiamo ai verbali di perquisizione e di sequestro, nei quali erano specificati i profili di fatto, esclude il denunciato vizio di motivazione apparente in punto di fumus commissi delicti.
Quanto alle esigenze probatorie, la Corte ribadisce che il decreto impositivo del vincolo deve evidenziare il nesso investigativo tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato, indicando lo specifico fine sotteso alla cautela. Il Tribunale ha riscontrato tale indicazione nel provvedimento genetico, che, richiamate le condotte, le norme, il tempo e il luogo, specificava la necessità di svolgere rilievi e accertamenti per comprendere la portata dell’abuso, l’eventuale possibilità di sanatoria e ogni altro elemento utile. La finalità probatoria, pur sintetica, risulta sufficiente; l’ordinanza non ha svolto alcuna attività integrativa, ma si è limitata a riportare il contenuto del decreto.
Il terzo motivo è dichiarato infondato. Il rilievo della consulenza tecnica di parte è stato implicitamente negato attraverso la validazione del percorso argomentativo del decreto, che evidenzia la necessità di accertamenti i cui esiti definiranno la fondatezza delle tesi difensive. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui, in sede di riesame, il tribunale verifica l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi della notitia criminis a rendere proficue ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa (Sez. 6 n. 38910 del 23/10/2025).
Infine, sulla proporzionalità, la censura è generica: non indica la ragione della violazione né la diversa misura che avrebbe soddisfatto il requisito. La genericità caratterizzava già la richiesta di riesame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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