Inammissibili i motivi aspecifici e la lieve entità della rapina (Cass. pen. Sez. VII n. 26827 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso per cassazione non è data soltanto dalla indeterminatezza del motivo, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità, che comporta l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Sono parimenti inammissibili, in quanto solo apparenti, i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. e applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato o alle modalità della condotta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14/11/2025, aveva confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di due imputati per i reati loro contestati, determinando il relativo trattamento sanzionatorio e negando i benefici di legge e le attenuanti invocate.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, alla determinazione della pena, al diniego della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. e a quello dell’attenuante della lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i ricorsi, uniformandoli sotto un comune giudizio di inammissibilità. Quanto ai motivi del primo ricorrente, la Suprema Corte ha rilevato che essi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria: manca del tutto l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, con la conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il principio applicato è quello per cui l’aspecificità non si esaurisce nella genericità, ma comprende anche la mancata correlazione con le esplicitazioni del giudice censurato. Nel caso concreto la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, aveva congruamente esposto le ragioni del proprio convincimento e offerto specifico riscontro alle doglianze difensive, giudicate peraltro al limite dell’inammissibilità. A fronte di tale articolata motivazione, i motivi del ricorrente si sono risolti nella mera elencazione di doglianze, mai calate nei fatti di causa.
Quanto al secondo ricorrente, i primi due motivi — con i quali si deducevano la violazione di legge e il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità per i capi dell’imputazione — sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità, perché meramente reiterativi di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure di appello, contestando in termini meramente assertivi e apodittici la correttezza della sentenza impugnata, senza una critica puntuale al provvedimento.
Il terzo motivo, relativo al diniego della attenuante della minima partecipazione, è stato respinto perché privo di analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata, che aveva puntualmente motivato il diniego sulla base delle modalità della condotta, significative di un rilevante apporto nella realizzazione dell’azione criminosa. Il quarto motivo, concernente il diniego dell’attenuante della lieve entità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, è stato dichiarato non consentito e manifestamente infondato, richiamandosi il principio per cui tale attenuante postula una valutazione del fatto nel suo complesso e non è configurabile quando la lievità difetti rispetto all’evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità della condotta o all’entità del danno o del pericolo, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione