Ricusazione inammissibile senza allegazione dei documenti giustificativi (Cass. pen. Sez. III n. 35639 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 41 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen. consegue anche alla mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione. L’allegazione documentale integra un requisito procedurale indispensabile ai fini della valutazione nel merito, non supplibile dalla Corte d’appello mediante assunzione d’ufficio di informazioni o documenti. Il potere officioso di cui all’art. 41, comma 3, cod. proc. pen. opera solo dopo che l’istanza sia stata delibata ammissibile. La deroga alla preclusione è giustificata unicamente da una oggettiva impossibilità di allegazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza dell’08.05.2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione di un giudice del Tribunale di Como, proposta da due imputati. Il giudice ricusato aveva celebrato l’udienza predibattimentale in un procedimento e l’udienza dibattimentale in un altro, promosso nei confronti dei medesimi imputati. Secondo la Corte territoriale l’istanza era non documentata e, in ogni caso, manifestamente infondata, poiché il decreto di citazione a giudizio assegnava il procedimento a una giudice diversa.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. La difesa ha sostenuto che, per un difetto di produzione documentale, la vicenda non era stata compresa dalla Corte d’appello, e ha insistito sull’incompatibilità del giudice ricusato per la conoscenza di atti dell’altro procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il percorso argomentativo muove dall’ordinanza impugnata, che si fonda principalmente sulla mancata allegazione dei documenti rilevanti per valutare la dedotta causa di incompatibilità.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la sanzione di inammissibilità che l’art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dalla violazione dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen. si applica anche quando manchi la produzione dei documenti idonei a comprovare la causa di ricusazione o i presupposti del suo esercizio. La Corte richiama Sez. I n. 7890 del 28.01.2015, che ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità adottata nonostante la disponibilità degli atti irritualmente trasmessi, e Sez. I n. 31028 del 24.09.2020, che ha precisato come solo una oggettiva impossibilità di allegazione giustifichi una deroga alla preclusione.

Ne discende che l’allegazione documentale costituisce un requisito procedurale indispensabile per la valutazione nel merito. La Corte esclude che il giudice dell’impugnazione possa assumere d’ufficio informazioni o documenti ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., poiché tale potere è riservato all’ipotesi in cui l’istanza sia già stata delibata ammissibile e se ne esamini il merito, come chiarito da Sez. V n. 27977 del 15.06.2021.

La dichiarazione di ricusazione ha dunque carattere rigorosamente formale, quanto a termini, modalità di presentazione e allegazione documentale, secondo i precedenti richiamati. L’onere della produzione grava sulla parte istante. Nel caso concreto la documentazione prodotta era insufficiente e la difesa stessa ha ammesso il difetto di produzione; alla Corte d’appello non risultava neppure che il procedimento fosse stato svolto dal giudice ricusato, poiché dal decreto di citazione emergeva l’assegnazione a una giudice diversa.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *