Misure alternative e revoca del programma di protezione: il rigetto regge (Cass. pen. Sez. I n. 41393 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza valuta in modo complessivo il percorso rieducativo del condannato. La revoca del programma di protezione, disposta per la commissione di un nuovo e grave reato, unitamente alla condanna riportata, dimostra il fallimento del percorso di recupero e giustifica il diniego dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il dedotto vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., non ricorre quando il giudice di merito abbia correttamente interpretato le norme applicate. La censura che si risolva in una rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un soggetto, in espiazione della pena di un anno di reclusione riportata per una violazione di misura di prevenzione commessa nel 2011, presentava istanza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 17.06.2025, rigettava le istanze.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dei presupposti previsti per la detenzione domiciliare e l’illogicità della motivazione, per avere il Tribunale considerato in modo assorbente la possibile ricaduta nel reato, trascurando la condotta ineccepibile serbata per lungo tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’evidente matrice comune dei due motivi, che si prestano a trattazione unitaria. Nel merito, non sussiste alcun vizio di violazione di legge: il giudice di merito ha esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia opposto una valida alternativa interpretativa.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Tribunale di sorveglianza ha considerato il dato favorevole del percorso di collaborazione avviato dal condannato, ma ne ha ritenuto annullata la valenza positiva per la revoca del programma di protezione, intervenuta nell’aprile 2024 e originata dalla commissione di un grave episodio di tentata estorsione.
La recente perpetrazione di tale reato, per il quale è stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nella misura di due anni di reclusione, dimostra il fallimento del percorso rieducativo. A ciò si aggiunge l’assenza di una adeguata rete familiare di supporto, che preclude la concessione della detenzione domiciliare.
La Corte sottolinea come la struttura argomentativa del provvedimento impugnato sia esaustiva e lineare, priva di contraddittorietà. La critica difensiva, invece, riveste carattere essenzialmente rivalutativo e fattuale, fondandosi su una difforme lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Anche la censura relativa all’acquisizione del parere della D.N.A. è generica, non specificando gli effetti impropri derivanti da tale acquisizione.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
Nota della Redazione
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