Sospensione patente nel patteggiamento per omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 13997 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., il giudice che applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve disporre la diminuzione fino a un terzo della sua durata, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, dando conto in motivazione. La durata della sospensione va determinata secondo i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, e non secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., restando le motivazioni della sanzione penale e di quella amministrativa autonome e non raffrontabili. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile laddove si censuri l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Il Fatto
Il G.u.p. del Tribunale di Modena, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava la pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., con sospensione condizionale della pena e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. L’imputato, con il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada e dell’art. 218, comma 2, cod. strada, nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione e alla quantificazione della durata della sanzione accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite per cui, in caso di sentenza di applicazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, non essendo tali statuizioni comprese nell’accordo delle parti e non potendo essere sottratte al controllo di legittimità.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, rilevando come la sentenza impugnata abbia applicato la sospensione della patente per anni uno senza motivare in ordine alla diminuzione fino a un terzo prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Tale obbligo discende dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non consente al giudice di applicare la sospensione in luogo della revoca nelle ipotesi non aggravate dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la durata della sospensione della patente deve essere determinata non già in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., bensì in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, ossia la gravità della violazione, l’entità del danno e il pericolo per la circolazione. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate per dedurne incoerenza o contraddittorietà. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sui criteri seguiti, risultando la sanzione priva di adeguato supporto argomentativo.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, in diversa composizione personale.
Nota della Redazione
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