Remissione di querela in Cassazione e statuizioni civili sugli altri reati (Cass. pen. Sez. II n. 41441 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dall’imputato determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato procedibile a querela, perché estinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di remissione ex art. 340 cod. proc. pen.. L’estinzione del reato querelabile non travolge le statuizioni civili relative ai reati perseguibili d’ufficio, per i quali sia intervenuta costituzione di parte civile e sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento, né il più ampio accordo liberatorio tra le parti può spiegare effetti su tali statuizioni. Non sussistendo altre cause di proscioglimento che prevalgano ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, divenuta necessaria perché il reato estinto era stato ritenuto il più grave nell’ambito della continuazione. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati non estinti ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato continuato di truffa, falsità ideologica e sostituzione di persona. Con il primo motivo chiede dichiararsi estinto il solo reato di truffa per sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione dell’imputato.
Gli altri motivi investono la tempestività della querela, l’utilizzabilità di una registrazione priva di perizia trascrittiva, la prescrizione, il merito della responsabilità per i reati di falso e sostituzione di persona e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La questione centrale attiene agli effetti della remissione sul giudizio di legittimità e sulle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che la persona offesa ha validamente rimesso la querela e che tale remissione è stata espressamente accettata dall’imputato, con conseguente perfezionamento della causa estintiva del reato di cui al capo A, unico procedibile a querela. Non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente a tale reato.
A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di remissione ex art. 340 cod. proc. pen.. Non consegue invece alcuna revoca delle statuizioni civili, in ragione della ricorrenza, accertata in via definitiva, di altri reati perseguibili d’ufficio, per i quali pure è intervenuta la costituzione di parte civile e la condanna generica al risarcimento, con quantificazione rimessa al giudice civile. Il più ampio accordo liberatorio intervenuto tra le parti in sede di remissione non spiega effetti a tali fini, fermo restando che della contrazione della domanda civile dovrà tener conto il giudice civile in sede di liquidazione.
La sentenza è inoltre annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, poiché il reato estinto era stato ritenuto, in sede di merito, il più grave nell’ambito del riconosciuto vincolo della continuazione.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie in ordine alla tempestività della querela, il ricorrente prospetta deduzioni apodittiche, prive di confronto critico con il percorso argomentativo dei giudici di appello, in violazione dell’onere di specificità dei motivi. La doglianza sulla prescrizione è anch’essa generica e infondata: la Corte ricostruisce la disciplina applicabile e, tenuto conto della data di consumazione dei reati, delle pene edittali, degli eventi interruttivi e delle cause di sospensione, fissa la maturazione della prescrizione per i capi B) e C) a una data successiva.
Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, non residuando spazi per un autonomo scrutinio, né sussistendo le condizioni per una pronuncia immediata di proscioglimento nel merito. Il quarto motivo è aspecifico e reiterativo: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato il delitto di falsità ideologica anche nell’ipotesi di illecito utilizzo di una sottoscrizione autentica previamente rilasciata e riprodotta mediante fotocopiatura, restando irrilevante il mancato formale disconoscimento della firma. Il quinto motivo è generico e non consentito in sede di legittimità, essendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Infine, la Corte dichiara l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 483 e 494 cod. pen., poiché l’annullamento è stato disposto esclusivamente in relazione al reato estinto e al trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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