Patteggiamento, ricorso in Cassazione solo per i motivi tipizzati dall’art. 448 (Cass. pen. Sez. II n. 41445 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sono pertanto inammissibili i ricorsi che deducono un inadeguato trattamento sanzionatorio, quando questo corrisponde a quello concordato, o che rimettono in discussione il fondamento probatorio della responsabilità. Parimenti inammissibile è il ricorso che censura l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza del 21 luglio 2025, applicava nei confronti di quattro imputati la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di rapina pluriaggravata, lesioni personali volontarie aggravate e tortura.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Un primo gruppo di ricorrenti deduceva violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Un ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. sulla affermazione della penale responsabilità. Un ulteriore ricorrente censurava l’omessa indicazione dei motivi che avrebbero dovuto condurre a una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione dell’ammissibilità dei ricorsi, rilevando che gli stessi risultano proposti per motivi non consentiti.

Il collegio richiama il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, che tassa i motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. La norma ammette il ricorso solo per i vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne deriva l’inammissibilità dei ricorsi con i quali si deduce un inadeguato trattamento sanzionatorio — nella specie coincidente con quello concordato tra le parti — o si torna a rimettere in discussione il fondamento probatorio relativo alla posizione dell’imputato.

La Corte precisa poi i limiti entro cui qualificazione giuridica ed entità della pena possono essere contestate. Esse sono sindacabili solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione, come affermato da Sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, o quando siano frutto di un errore manifesto, secondo Sez. 3 n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta. Non è invece consentito contestare solo formalmente, senza giustificarle, la qualificazione giuridica o l’entità della pena, denunciando in sostanza inammissibili vizi di motivazione, come chiarito da Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua.

Quanto alla doglianza sull’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte la ritiene altresì inammissibile, richiamando Sez. 2 n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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