Occupazione abusiva e prescrizione: la cessazione della permanenza va accertata (Cass. pen. Sez. II n. 41442 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione abusiva di immobile, il giudice di appello non può affermare in modo apodittico e privo di supporto argomentativo la mancanza di prove idonee a dimostrare l’avvenuto sgombero dell’area. Egli è tenuto a confrontarsi con le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado che, secondo la prospettazione difensiva, documentano la cessazione della permanenza del reato e il conseguente decorso del termine di prescrizione. L’accertamento sul tempus commissi delicti, involgendo profili eminentemente fattuali, esula dai poteri di cognizione del giudice di legittimità e impone l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di occupazione abusiva di immobile, dichiarando nel contempo la sopravvenuta prescrizione dei reati edilizi e paesaggistici contestati.

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 157 e 158 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di occupazione abusiva. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la condotta protratta fino alla sentenza di primo grado, omettendo di considerare che dall’istruttoria dibattimentale era emersa la demolizione delle opere abusive in data anteriore al 16 settembre 2016, con conseguente cessazione dell’occupazione e decorso del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla censura difensiva relativa alla violazione degli artt. 157 e 158 cod. proc. pen. e artt. 633 e 639-bis cod. pen., incentrata sull’asserita erroneità del ragionamento della Corte territoriale in ordine alla mancata cessazione della permanenza del reato.

Il Collegio rileva che il ricorrente ha correttamente denunciato l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno affermato, con modalità meramente apodittiche e prive di adeguato supporto argomentativo, la mancanza di elementi probatori idonei a comprovare l’avvenuto sgombero dell’area abusivamente occupata.

La Corte sottolinea che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le risultanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione. In particolare, i giudici di appello non hanno valutato le prove acquisite nel giudizio di primo grado: l’ordinanza di demolizione emessa nel 2015 dal Comune, la nota della Prefettura del 24 agosto 2016, la nota del Sindaco del 16 settembre 2016 e le dichiarazioni del teste rese all’udienza dell’08 gennaio 2021.

Tali elementi, secondo la prospettazione difensiva, risultavano decisivi per accertare la sopravvenuta cessazione della permanenza del reato già nel settembre 2016 e la conseguente estinzione per sopravvenuta prescrizione in data anteriore alla conclusione del giudizio di appello.

L’accertata carenza assoluta di motivazione impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Il giudice del rinvio dovrà procedere a una rinnovata e puntuale valutazione del compendio probatorio pretermesso, accertando in fatto l’eventuale cessazione della permanenza e individuando il tempus commissi delicti. Tale valutazione, rilevante sia per la dedotta prescrizione sia per il profilo dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., attenendo a profili fattuali, esula dai poteri di cognizione del giudice di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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