Inammissibile il ricorso per ottemperanza che introduce prove nuove in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 41544 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia penitenziaria, disciplinato dall’art. 35-bis Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e non consente di introdurre nel giudizio di legittimità le prove che l’interessato avrebbe potuto esibire nei gradi di merito. La mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integrano una violazione di legge riconducibile all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma la patologia non ricorre quando il magistrato di sorveglianza abbia accertato l’adempimento dell’Amministrazione sulla base degli atti ritualmente acquisiti. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza di Nuoro l’ottemperanza di una precedente ordinanza con cui era stato fissato tra i 5 e i 7 centesimi per pagina il costo delle fotocopie a suo carico. Con il provvedimento del 27 maggio 2025 il Magistrato ha dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che l’Amministrazione penitenziaria aveva dato prova dell’adempimento.
La difesa ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis Ord. pen. per la mera apparenza della motivazione. Ha poi depositato in Cassazione una nota qualificata come atto di integrazione del ricorso, con documenti attestanti addebiti di 10 centesimi a copia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal contenuto del provvedimento presupposto, il cui iussum si è ormai cristallizzato e non può essere rimesso in discussione. L’ordinanza del 12 dicembre 2023 aveva determinato il costo delle stampe in misura non superiore a quella di mercato, individuandola tra i 5 e i 7 centesimi a pagina.
Su tale base, il giudice di merito ha accertato che la Direzione della struttura penitenziaria, con nota del 9 maggio 2025 e con l’ordine di servizio richiamato, aveva recepito la determinazione, fissando espressamente il costo nella misura indicata. Di qui la conclusione che non vi era luogo a ulteriormente provvedere, poiché l’obbligo era stato adempiuto.
La Corte precisa che resta impregiudicato il tema degli eventuali prelievi eccedenti il tetto fissato: tali somme sarebbero prive di titolo e darebbero diritto alla ripetizione dell’indebito. Tuttavia, su di essi il Magistrato di sorveglianza non era stato chiamato a pronunciarsi, né alcuna prova di pagamenti in eccesso risulta prodotta in quel giudizio.
La doglianza difensiva sull’onere della prova e sulla vicinanza di esso all’Amministrazione è respinta: si trattava di documenti nella disponibilità dell’interessato, che avrebbe dovuto produrli sin dal giudizio di ottemperanza. La questione è stata invece introdotta solo con l’atto di integrazione, la cui portata non può eccedere quella dei motivi nuovi.
La Corte richiama il principio secondo cui in cassazione possono essere prodotti solo i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei gradi precedenti, sempre che non costituiscano prova nuova (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019). Le copie delle ricevute di pagamento allegate all’atto di integrazione non rientrano in tale categoria e sono inammissibili.
È vero che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente su punti decisivi integrano una violazione di legge (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003), ma la patologia non ha riguardato il provvedimento impugnato. Il ricorso, che ha ampliato il thema probatorio in modo non consentito in sede di legittimità, è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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