Conflitto di competenza sulla misura alternativa rileva la situazione alla prima istanza (Cass. pen. Sez. I n. 34988 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, in materia di misure alternative alla detenzione, si radica con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della prima richiesta e resta insensibile ai successivi mutamenti della posizione esecutiva del condannato. Il principio della perpetuatio iurisdictionis opera anche quando, dopo l’istanza proposta in stato di libertà per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione, sopravvengano nuovi titoli esecutivi, provvedimenti di cumulo o l’inizio dello stato detentivo. La regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. prevale, quanto all’istanza originaria, sulla disciplina generale dell’art. 677 cod. proc. pen. L’elemento qualificante è l’identità della domanda sulla quale il giudice è stato investito: finché quella domanda deve essere decisa nel merito, l’aggiornamento della posizione esecutiva non determina lo spostamento della competenza.
Il Fatto
Il condannato, detenuto, aveva presentato istanze di misure alternative alla detenzione quando si trovava in stato di libertà, davanti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, in relazione a titoli esecutivi poi confluiti in un nuovo provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di Torre Annunziata. Nelle more, sopravvenuto l’ordine di esecuzione, il condannato era stato tratto in arresto e ristretto in un istituto di Milano.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano si era dichiarato incompetente, invocando il radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli al momento delle originarie istanze e la sua permanenza in forza della perpetuatio iurisdictionis. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, a sua volta ritenendosi incompetente, ha sollevato conflitto negativo di competenza e rimesso gli atti alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il conflitto, poiché dal rifiuto di entrambi i giudici di trattare il procedimento deriva la stasi dello stesso, superabile solo con la decisione della Cassazione.
Nel merito, il Collegio non condivide la tesi del giudice rimettente. Questi sosteneva che, essendo venuta meno la sospensione dell’esecuzione e sopravvenuta la carcerazione per effetto del cumulo, non trovasse più applicazione la regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., ma quella generale dell’art. 677 cod. proc. pen., che per i detenuti individua il tribunale del luogo di detenzione.
La Corte ribadisce invece l’ampia formulazione del principio della perpetuatio iurisdictionis: la competenza va individuata con riferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misura alternativa e resta insensibile ai successivi mutamenti della posizione esecutiva, quali nuovi titoli, provvedimenti di cumulo, modifiche dello stato detentivo o altri eventi sopravvenuti. La regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. prevale su quella dell’art. 677 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 1, n. 53177 del 08.01.2014 e da altre pronunce richiamate.
Il Collegio precisa che la ratio della perpetuatio non è quella indicata dal rimettente, ossia assicurare continuità e rapidità nella decisione durante la sospensione dell’esecuzione, bensì quella di garantire certezza e oggettività nell’individuazione del giudice e stabilità della competenza rispetto alle sopravvenienze esecutive. Il punto qualificante è il riferimento alla «stessa domanda»: la conservazione della competenza non dipende dalla permanenza della sospensione, ma dall’identità della domanda sulla quale il giudice è stato investito.
Richiamando Sez. 1, n. 31529 del 17.07.2025 e Sez. I, n. 1137 del 24.11.2009, la Corte conclude che, essendo la Procura di Torre Annunziata il pubblico ministero procedente all’atto della richiesta, la competenza resta ancorata al Tribunale di sorveglianza di Napoli, cui gli atti vanno trasmessi.
Nota della Redazione
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